| 1. Per il reperimento del personale da adibire
all'organizzazione ed alla gestione degli uffici di leva si fa
fronte, ove necessario e su motivata richiesta del comune
interessato, mediante distacco di personale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o di personale in esubero
presso altre amministrazioni, da attuarsi in conformità al
regolamento di attuazione della presente legge di cui
all'articolo 12.
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