| 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge si fa fronte mediante la costituzione, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo
nazionale di avviamento e formazione al lavoro la cui
dotazione è composta:
a) dai contributi per la formazione professionale
erogati dalla Comunità europea;
b) dai contributi per la formazione professionale
stanziati dallo Stato e dalle regioni;
c) dai residui passivi per i settori della
formazione, della cultura e dell'istruzione di ogni
regione;
d) dagli introiti derivanti dalla globalità dei
contributi GESCAL, la cui gestione
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è soppressa e affidata, sotto la denominazione "contributi
avviamento al lavoro" (CAL), al Fondo medesimo;
e) dai proventi derivanti dal sequestro di danaro o
dalla vendita di beni confiscati;
f) dagli accantonamenti inutilizzati di imprese per
la costituzione del fondo dello 0,50 per cento dei
monti-salariali, in applicazione di accordi sindacali;
g) da una quota pari al 10 per cento degli introiti
complessivi di tutte le lotterie nazionali.
2. I fondi non utilizzati nel corso dell'anno sono
destinati ad integrare la dotazione di cui al decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44.
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