| 1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo
2, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di lire 500.000, aumentata del 20 per cento per ogni
ulteriore violazione fino al limite massimo di lire 5.000.000
per ogni singola omissione.
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2. In caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo
3, comma 4, e dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 2, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di lire
500.000.
3. Per le violazioni dell'obbligo di cui all'articolo 7,
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di lire 500.000. In tale ipotesi il giovane deve restituire le
indennità mensili percepite a partire dalla precedente
chiamata accettata, e comunque nel limite di quelle percepite
nei due anni precedenti al momento del rifiuto se non vi sia
stata chiamata o se da essa il giovane sia stato
legittimamente esentato nei casi di cui all'articolo 7, comma
1. Egli è altresì sospeso per il periodo di un anno
dall'iscrizione alla leva e dal conseguente diritto
all'indennità.
4. Competente per l'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo è il sindaco del
comune di residenza del giovane iscritto alla leva. Il sindaco
provvede con ordinanza nel termine di trenta giorni dalla
notizia dell'avvenuta violazione.
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