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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3131
DDL0195-0002
Progetto di legge Camera n. 195 - testo presentato - (DDL12-195)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C195. TESTIPDL
...C195.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC195 ZZ12 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! -- Il testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, regolamenta in 136 articoli,
  suddivisi in cinque titoli, le imposte sui redditi delle
  persone fisiche e delle persone giuridiche.
    Gli articoli 11, 91 e 121 del citato testo unico
  stabiliscono le aliquote rispettivamente per l'IRPEF, l'IRPEG
  e per l'ILOR ove esistono presupposti soggettivi (articolo
  116) e presupposti oggettivi (articoli 117 e 118).
    Il reddito di impresa, con le esclusioni previste
  all'articolo 115, e successive modificazioni, sconta un totale
  di imposta del 52,2 per cento (IRPEG 36 + ILOR 16,20) per gli
  enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
  giuridiche, mentre somma l'ILOR del 16,20 per cento
  all'imposta progressiva per scaglioni di reddito attribuito
  alle persone fisiche per i redditi prodotti da questi
  soggetti imprenditori individuali o attribuiti in proporzione
  alle quote di partecipazione di società semplici, in nome
  collettivo ed in accomandita semplice.
    In Italia l'unico organico ed incisivo incentivo fiscale al
  settore economico è venuto dalle leggi per il Mezzogiorno che
  prevedevano:
        a)  esenzione dall'ILOR per utili reinvestiti in
  partecipazioni in imprese industriali meridionali che
  realizzavano nuove iniziative o ampliamenti;
        b)  esenzione decennale al 100 per cento dall'ILOR
  per imprese di nuova costituzione a partire dal primo
  esercizio di reddito;
        c)  esenzione decennale del 100 per cento dall'IRPEG
  sui redditi di nuove iniziative industriali a partire dalla
  data della loro costituzione;
 
                               Pag. 2
 
        d)  maggiore detrazione IVA sull'acquisto di
  impianti e macchinari.
    Si sono avute, e si hanno, agevolazioni fiscali inserite in
  leggi di sostegno finanziario alle imprese: vedi ad esempio la
  legge 5 ottobre 1991, n. 317, per le piccole imprese che, in
  sostituzione dei contributi in conto capitale previsti nella
  misura del 2025 per cento e del 30-35 per cento per le imprese
  operanti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti da fenomeni
  di declino industriale, stabilisce crediti di imposta a valere
  sull'IRPEF, l'IRPEG, l'ILOR e l'IVA.
    La prima vera novità, ancorché da tempo ventilata come
  necessaria ed auspicabile, si è avuta con il decreto-legge 11
  luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale è stata prevista
  un'agevolazione per quelle imprese, anche in forma
  individuale, che negli esercizi 1993, 1994 e 1995 abbiano
  conseguito o conseguiranno un reddito imponibile superiore
  almeno del 15 per cento rispetto a quello dichiarato
  nell'esercizio precedente.  Infatti in presenza della
  condizione suddetta, tale eccedenza di utile concorre a
  formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento,
  sempreché l'ammontare degli investimenti innovativi effettuati
  nell'esercizio superi la somma dell'eccedenza di reddito
  descritto e degli ammortamenti effettuati nel medesimo
  esercizio.
    Esempio:
  Anno 1992:
    reddito di impresa dichiarato:  a)  lire 1.000.000.
  Anno 1993:
    reddito di impresa dichiarato:  b)  lire 1.300.000;
    maggior reddito dichiarato:  c)  lire 300.000;
    ammortamenti dedotti nell'esercizio 1993:  d)  lire
  50.000.
    Poiché il reddito dichiarato nel 1993 è superiore del 30
  per cento a quello dell'anno precedente, se gli investimenti
  innovativi effettuati nel 1993 sono superiori a lire 350.000
  (c+  d)  il reddito imponibile 1993 è pari a lire
  1.150.000 (1.300.000-50 per cento di  c).
    Mentre encomiabile è stata, se non altro, l'introduzione di
  un principio giusto (sostegno a chi investe), numerose
  osservazioni critiche e forti perplessità suscitano i princìpi
  tecnici e la loro concreta applicabilità.
    Infatti:
      1) l'incremento del 15 per cento del reddito imponibile
  necessario per acquisire il beneficio dell'agevolazione deve
  manifestarsi già fin dal primo anno in cui vengono fatti gli
  investimenti.  Obiettivo economicamente assai improbabile da
  raggiungere in condizioni di mercato "ottimali" e quindi ancor
  più difficile in quelle oggi così depresse;
      2) la definizione degli investimenti innovativi, oltre a
  non chiarire quali essi siano, delimita fortemente le società
  discriminando e circoscrivendo l'agevolazione a quelle che per
  appartenenza a specifiche classi merceologiche sono proiettate
  automaticamente verso produzioni nuove, che portano a definire
  innovativo ogni investimento; al contrario di altre, quali
  società immobiliari o di assicurazione, per le quali appare
  arduo individuare investimenti innovativi;
      3) rimangono penalizzate le aziende che hanno effettuato
  investimenti fino al 31 dicembre 1992 e che, avendo forti
  ammortamenti, dovranno investire di più rispetto alle
  altre.
    Apprezzato l'intento incentivante del citato decreto-legge
  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 8 agosto 1992, n. 359, va tuttavia osservato che:
      1) la situazione economica del Paese sta vivendo la crisi
  più acuta degli ultimi trenta anni, ed è così generalizzata da
  non risparmiare alcuna azienda;
      2) il tasso di disoccupazione ha ormai raggiunto e
  superato il 12 per cento, raggiungendo
 
                               Pag. 3
 
  anche punte del 25-30 per cento in alcune
  regioni;
      3) la stagnazione che regna sui mercati non accenna a
  diminuire, contribuendo a disincentivare investimenti
  imprenditoriali con la conseguente creazione di ulteriore
  disoccupazione almeno fino a tutto il 1994.
    E' pertanto necessario affiancare alle provvidenze
  finanziarie esistenti (tra l'altro non più sufficienti)
  incentivi fiscali in base a regole nuove e coraggiose a favore
  di quelle imprese (nella loro generalità merceologica) che
  possano produrre utili e nuovi posti di lavoro.
    Partendo dalle considerazioni sopra esposte, una notevole
  spinta alla ripresa economica verrebbe sicuramente da una
  forte "sollecitazione" a nuovi investimenti produttivi aiutati
  da "premi fi
  scali" sotto forma di detassazione di utili reinvestiti alle
  condizioni seguenti:
        a)  riduzione delle aliquote di imposta
  (IRPEG-IRPEF-ILOR) fino al 60 per cento di quelle vigenti per
  quella parte di utili di esercizio, che fino alla concorrenza
  massima del 30 per cento degli investimenti, siano reimpiegati
  in investimenti di importo pari ad una volta e mezzo gli utili
  investiti.  Potrà essere prevista una ulteriore agevolazione
  del 10 per cento nel caso di contemporanea creazione di nuovi
  posti di lavoro;
        b)  estensione dell'agevolazione ai cinque anni
  successivi a quello di entrata in vigore della legge.
    Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si
  formula la presente proposta di legge.
 
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