| Onorevoli Colleghi! -- Il testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, regolamenta in 136 articoli,
suddivisi in cinque titoli, le imposte sui redditi delle
persone fisiche e delle persone giuridiche.
Gli articoli 11, 91 e 121 del citato testo unico
stabiliscono le aliquote rispettivamente per l'IRPEF, l'IRPEG
e per l'ILOR ove esistono presupposti soggettivi (articolo
116) e presupposti oggettivi (articoli 117 e 118).
Il reddito di impresa, con le esclusioni previste
all'articolo 115, e successive modificazioni, sconta un totale
di imposta del 52,2 per cento (IRPEG 36 + ILOR 16,20) per gli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, mentre somma l'ILOR del 16,20 per cento
all'imposta progressiva per scaglioni di reddito attribuito
alle persone fisiche per i redditi prodotti da questi
soggetti imprenditori individuali o attribuiti in proporzione
alle quote di partecipazione di società semplici, in nome
collettivo ed in accomandita semplice.
In Italia l'unico organico ed incisivo incentivo fiscale al
settore economico è venuto dalle leggi per il Mezzogiorno che
prevedevano:
a) esenzione dall'ILOR per utili reinvestiti in
partecipazioni in imprese industriali meridionali che
realizzavano nuove iniziative o ampliamenti;
b) esenzione decennale al 100 per cento dall'ILOR
per imprese di nuova costituzione a partire dal primo
esercizio di reddito;
c) esenzione decennale del 100 per cento dall'IRPEG
sui redditi di nuove iniziative industriali a partire dalla
data della loro costituzione;
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d) maggiore detrazione IVA sull'acquisto di
impianti e macchinari.
Si sono avute, e si hanno, agevolazioni fiscali inserite in
leggi di sostegno finanziario alle imprese: vedi ad esempio la
legge 5 ottobre 1991, n. 317, per le piccole imprese che, in
sostituzione dei contributi in conto capitale previsti nella
misura del 2025 per cento e del 30-35 per cento per le imprese
operanti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti da fenomeni
di declino industriale, stabilisce crediti di imposta a valere
sull'IRPEF, l'IRPEG, l'ILOR e l'IVA.
La prima vera novità, ancorché da tempo ventilata come
necessaria ed auspicabile, si è avuta con il decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale è stata prevista
un'agevolazione per quelle imprese, anche in forma
individuale, che negli esercizi 1993, 1994 e 1995 abbiano
conseguito o conseguiranno un reddito imponibile superiore
almeno del 15 per cento rispetto a quello dichiarato
nell'esercizio precedente. Infatti in presenza della
condizione suddetta, tale eccedenza di utile concorre a
formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento,
sempreché l'ammontare degli investimenti innovativi effettuati
nell'esercizio superi la somma dell'eccedenza di reddito
descritto e degli ammortamenti effettuati nel medesimo
esercizio.
Esempio:
Anno 1992:
reddito di impresa dichiarato: a) lire 1.000.000.
Anno 1993:
reddito di impresa dichiarato: b) lire 1.300.000;
maggior reddito dichiarato: c) lire 300.000;
ammortamenti dedotti nell'esercizio 1993: d) lire
50.000.
Poiché il reddito dichiarato nel 1993 è superiore del 30
per cento a quello dell'anno precedente, se gli investimenti
innovativi effettuati nel 1993 sono superiori a lire 350.000
(c+ d) il reddito imponibile 1993 è pari a lire
1.150.000 (1.300.000-50 per cento di c).
Mentre encomiabile è stata, se non altro, l'introduzione di
un principio giusto (sostegno a chi investe), numerose
osservazioni critiche e forti perplessità suscitano i princìpi
tecnici e la loro concreta applicabilità.
Infatti:
1) l'incremento del 15 per cento del reddito imponibile
necessario per acquisire il beneficio dell'agevolazione deve
manifestarsi già fin dal primo anno in cui vengono fatti gli
investimenti. Obiettivo economicamente assai improbabile da
raggiungere in condizioni di mercato "ottimali" e quindi ancor
più difficile in quelle oggi così depresse;
2) la definizione degli investimenti innovativi, oltre a
non chiarire quali essi siano, delimita fortemente le società
discriminando e circoscrivendo l'agevolazione a quelle che per
appartenenza a specifiche classi merceologiche sono proiettate
automaticamente verso produzioni nuove, che portano a definire
innovativo ogni investimento; al contrario di altre, quali
società immobiliari o di assicurazione, per le quali appare
arduo individuare investimenti innovativi;
3) rimangono penalizzate le aziende che hanno effettuato
investimenti fino al 31 dicembre 1992 e che, avendo forti
ammortamenti, dovranno investire di più rispetto alle
altre.
Apprezzato l'intento incentivante del citato decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, va tuttavia osservato che:
1) la situazione economica del Paese sta vivendo la crisi
più acuta degli ultimi trenta anni, ed è così generalizzata da
non risparmiare alcuna azienda;
2) il tasso di disoccupazione ha ormai raggiunto e
superato il 12 per cento, raggiungendo
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anche punte del 25-30 per cento in alcune
regioni;
3) la stagnazione che regna sui mercati non accenna a
diminuire, contribuendo a disincentivare investimenti
imprenditoriali con la conseguente creazione di ulteriore
disoccupazione almeno fino a tutto il 1994.
E' pertanto necessario affiancare alle provvidenze
finanziarie esistenti (tra l'altro non più sufficienti)
incentivi fiscali in base a regole nuove e coraggiose a favore
di quelle imprese (nella loro generalità merceologica) che
possano produrre utili e nuovi posti di lavoro.
Partendo dalle considerazioni sopra esposte, una notevole
spinta alla ripresa economica verrebbe sicuramente da una
forte "sollecitazione" a nuovi investimenti produttivi aiutati
da "premi fi
scali" sotto forma di detassazione di utili reinvestiti alle
condizioni seguenti:
a) riduzione delle aliquote di imposta
(IRPEG-IRPEF-ILOR) fino al 60 per cento di quelle vigenti per
quella parte di utili di esercizio, che fino alla concorrenza
massima del 30 per cento degli investimenti, siano reimpiegati
in investimenti di importo pari ad una volta e mezzo gli utili
investiti. Potrà essere prevista una ulteriore agevolazione
del 10 per cento nel caso di contemporanea creazione di nuovi
posti di lavoro;
b) estensione dell'agevolazione ai cinque anni
successivi a quello di entrata in vigore della legge.
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si
formula la presente proposta di legge.
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