| 1. E' concessa una riduzione delle aliquote dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale
sui redditi (ILOR) fino al 60 per cento di quelle vigenti, per
quella parte degli utili di esercizio delle imprese che, sino
alla concorrenza massima del 30 per cento degli utili
imponibili dell'anno precedente, siano reimpiegati in
investimenti di importo pari ad una volta e mezzo gli utili
investiti.
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