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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3136
DDL0196-0002
Progetto di legge Camera n. 196 - testo presentato - (DDL12-196)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C196. TESTIPDL
...C196.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC196 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il bisogno di una proposta di legge
  per istituire uno strumento fondamentale per le imprese quale
  la zona franca industriale nasce in quanto, con riferimento
  all'attuale scenario economico internazionale ed in
  particolare europeo, è sempre più urgente attuare a livello
  comunitario e nazionale scelte efficaci di politica
  industriale, nonché prevedere concreti strumenti di
  investimento per le imprese nei diversi settori produttivi.
    La presente proposta di legge sull'istituzione di zone
  franche industriali intende soddisfare tale esigenza
  fondamentale.
    La stessa Comunità europea ha del resto previsto da lungo
  tempo concreti strumenti di sostegno per le imprese, in
  particolare attraverso la politica a favore delle piccole e
  medie imprese.  Non ha neppure trascurato il problema dello
  sviluppo delle aree regionali, strettamente connesso del resto
  allo sviluppo della realtà imprenditoriale.
    Proprio con riferimento alla politica regionale, la
  Comunità europea ha infatti da lungo tempo individuato le aree
  in ritardo di sviluppo ed in declino industriale, tentando
  prioritariamente di colmare il profondo e antico divario tra
  il Nord ed il Sud della CEE.  Essa ha attentamente elencato
  tutte le regioni in ritardo di sviluppo in Europa, e tra
  queste, le aree del Mezzogiorno d'Italia sono sempre state in
  testa alla classifica.
    Nello stesso tempo la CEE ha messo in luce i gravi problemi
  che affliggono il Mezzogiorno:
      la più alta quota di disoccupazione strutturale;
      la minore dotazione di tecnologie dell'informazione
  vecchie e nuove;
      i problemi storici di ristrutturazione industriale.
 
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    E' chiaro che in queste regioni soltanto una forte spinta
  incentivante può favorire la nascita di una nuova
  imprenditorialità.
    Naturalmente il problema fondamentale consiste
  nell'individuare e scegliere quali incentivi adottare.
    L'esperienza del passato - vale a dire l'erogazione di
  aiuti a fondo perduto insieme ai crediti agevolati - ha
  prodotto pochi risultati positivi, assolutamente inadeguati
  rispetto alle attese ed ai bisogni.
    I veri imprenditori, prima costretti in una condizione di
  grave disagio per le lentezze e le inadeguatezze del sistema
  imprenditoriale, sono stati poi travolti dal pesantissimo
  inquinamento morale ed economico.
    Alla luce di tali osservazioni si pone il quesito
  fondamentale se, nell'attuale situazione di urgenza e
  necessità, non si possano finalmente individuare nuovi
  strumenti per le imprese che costituiscano quantomeno un
  tentativo di ripresa degli investimenti industriali.
    La presente proposta di legge sulle zone franche
  industriali intende realizzare tali obiettivi attraverso la
  previsione di un valido ed efficace strumento di
  intervento.
    I principali caratteri della zona franca industriale
  disciplinati nella presente proposta di legge si possono così
  riassumere:
        a)  individuazione nelle regioni del Mezzogiorno di
  "zone franche industriali";
        b)  previsione di procedure di insediamento delle
  imprese nelle aree individuate e di benefìci fiscali per le
  attività da esse svolte, in particolare:
        1) esenzione totale dalle imposte IRPEF, IRPEG ed ILOR
  per quella parte di utili di esercizio che siano reimpiegati
  in investimenti nelle zone franche industriali di importo pari
  ad una volta e mezza gli utili investiti;
        2) esenzione totale da contributi e dazi doganali;
        3) immediata godibilità degli stessi;
        4) irrevocabilità;
        5) infrastrutture e servizi;
        6) semplificazione delle procedure di autorizzazione
  all'insediamento;
        7) istituzione di una agenzia di coordinamento e di
  controllo;
        8) previsione di programmi di formazione e di strumenti
  di lotta alla disoccupazione.
    Occorre peraltro rammentare che, ai sensi del regolamento
  2504/88/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1988 e del
  regolamento 2562/90/CEE, della Commissione, del 30 luglio
  1990, che stabiliscono le norme applicabili alle zone franche
  ed ai depositi doganali, per "zona franca" si intendono
  "quelle parti del territorio doganale della Comunità separate
  dal resto di detto territorio in cui le merci non comunitarie
  introdotte sono considerate, per l'applicazione dei dazi
  all'importazione e per le misure di politica commerciale, come
  merci non situate nel territorio doganale della Comunità".
    Tale strumento è previsto principalmente per lo stoccaggio
  delle merci non comunitarie.  Tuttavia è senz'altro
  configurabile che tali merci, proprio all'interno della zona
  franca dove permangono per un determinato periodo di tempo,
  possano essere trasformate per poi essere commercializzate e
  messe in libera pratica nel territorio comunitario.
    Sulla base di tale considerazione, non sembrerebbe pertanto
  che il progetto di una "zona franca estesa" nelle sue funzioni
  potrebbe risultare in contrasto con la "zona franca" già
  prevista dal legislatore comunitario nei regolamenti
  citati.
    Al contrario, una zona franca estesa e potenziata potrebbe
  altresì costituire un'ulteriore evoluzione della prima,
  rappresentando un vero e proprio strumento di coordinamento
  tra le politiche comunitarie: in particolare, la politica
  industriale, la politica regionale e quella a favore delle
  piccole e medie imprese.
    Si potrebbe inoltre rilevare la presenza di caratteri che
  accomunano i due istituti: si pensi ad esempio all'obbligo per
 
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  gli Stati membri di individuare e circoscrivere le zone
  geografiche in cui costituire le zone franche, ai sensi dei
  regolamenti citati.
    Premesso quanto sopra esposto ed alla luce delle
  considerazioni formulate si potrebbe concludere che la
  disciplina dell'istituto della "zona franca industriale",
  prevista dalla presente proposta di legge,
  potrebbe senz'altro costituire un valido ed efficace
  strumento di incentivo agli investimenti ed offrire una seria
  opportunità di rilancio industriale per le imprese che operano
  nelle regioni del Mezzogiono d'Italia in ritardo di sviluppo e
  in declino industriale, in conformità alla disciplina in
  materia a livello comunitario.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-196 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0196 TOTPAG=0007 TOTDOC=0013 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=019600 00 FASCIDC=12DDL0196 SORTNAV=0019600 000 00000 ZZDDLC196 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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