| Onorevoli Colleghi! -- Il bisogno di una proposta di legge
per istituire uno strumento fondamentale per le imprese quale
la zona franca industriale nasce in quanto, con riferimento
all'attuale scenario economico internazionale ed in
particolare europeo, è sempre più urgente attuare a livello
comunitario e nazionale scelte efficaci di politica
industriale, nonché prevedere concreti strumenti di
investimento per le imprese nei diversi settori produttivi.
La presente proposta di legge sull'istituzione di zone
franche industriali intende soddisfare tale esigenza
fondamentale.
La stessa Comunità europea ha del resto previsto da lungo
tempo concreti strumenti di sostegno per le imprese, in
particolare attraverso la politica a favore delle piccole e
medie imprese. Non ha neppure trascurato il problema dello
sviluppo delle aree regionali, strettamente connesso del resto
allo sviluppo della realtà imprenditoriale.
Proprio con riferimento alla politica regionale, la
Comunità europea ha infatti da lungo tempo individuato le aree
in ritardo di sviluppo ed in declino industriale, tentando
prioritariamente di colmare il profondo e antico divario tra
il Nord ed il Sud della CEE. Essa ha attentamente elencato
tutte le regioni in ritardo di sviluppo in Europa, e tra
queste, le aree del Mezzogiorno d'Italia sono sempre state in
testa alla classifica.
Nello stesso tempo la CEE ha messo in luce i gravi problemi
che affliggono il Mezzogiorno:
la più alta quota di disoccupazione strutturale;
la minore dotazione di tecnologie dell'informazione
vecchie e nuove;
i problemi storici di ristrutturazione industriale.
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E' chiaro che in queste regioni soltanto una forte spinta
incentivante può favorire la nascita di una nuova
imprenditorialità.
Naturalmente il problema fondamentale consiste
nell'individuare e scegliere quali incentivi adottare.
L'esperienza del passato - vale a dire l'erogazione di
aiuti a fondo perduto insieme ai crediti agevolati - ha
prodotto pochi risultati positivi, assolutamente inadeguati
rispetto alle attese ed ai bisogni.
I veri imprenditori, prima costretti in una condizione di
grave disagio per le lentezze e le inadeguatezze del sistema
imprenditoriale, sono stati poi travolti dal pesantissimo
inquinamento morale ed economico.
Alla luce di tali osservazioni si pone il quesito
fondamentale se, nell'attuale situazione di urgenza e
necessità, non si possano finalmente individuare nuovi
strumenti per le imprese che costituiscano quantomeno un
tentativo di ripresa degli investimenti industriali.
La presente proposta di legge sulle zone franche
industriali intende realizzare tali obiettivi attraverso la
previsione di un valido ed efficace strumento di
intervento.
I principali caratteri della zona franca industriale
disciplinati nella presente proposta di legge si possono così
riassumere:
a) individuazione nelle regioni del Mezzogiorno di
"zone franche industriali";
b) previsione di procedure di insediamento delle
imprese nelle aree individuate e di benefìci fiscali per le
attività da esse svolte, in particolare:
1) esenzione totale dalle imposte IRPEF, IRPEG ed ILOR
per quella parte di utili di esercizio che siano reimpiegati
in investimenti nelle zone franche industriali di importo pari
ad una volta e mezza gli utili investiti;
2) esenzione totale da contributi e dazi doganali;
3) immediata godibilità degli stessi;
4) irrevocabilità;
5) infrastrutture e servizi;
6) semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'insediamento;
7) istituzione di una agenzia di coordinamento e di
controllo;
8) previsione di programmi di formazione e di strumenti
di lotta alla disoccupazione.
Occorre peraltro rammentare che, ai sensi del regolamento
2504/88/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1988 e del
regolamento 2562/90/CEE, della Commissione, del 30 luglio
1990, che stabiliscono le norme applicabili alle zone franche
ed ai depositi doganali, per "zona franca" si intendono
"quelle parti del territorio doganale della Comunità separate
dal resto di detto territorio in cui le merci non comunitarie
introdotte sono considerate, per l'applicazione dei dazi
all'importazione e per le misure di politica commerciale, come
merci non situate nel territorio doganale della Comunità".
Tale strumento è previsto principalmente per lo stoccaggio
delle merci non comunitarie. Tuttavia è senz'altro
configurabile che tali merci, proprio all'interno della zona
franca dove permangono per un determinato periodo di tempo,
possano essere trasformate per poi essere commercializzate e
messe in libera pratica nel territorio comunitario.
Sulla base di tale considerazione, non sembrerebbe pertanto
che il progetto di una "zona franca estesa" nelle sue funzioni
potrebbe risultare in contrasto con la "zona franca" già
prevista dal legislatore comunitario nei regolamenti
citati.
Al contrario, una zona franca estesa e potenziata potrebbe
altresì costituire un'ulteriore evoluzione della prima,
rappresentando un vero e proprio strumento di coordinamento
tra le politiche comunitarie: in particolare, la politica
industriale, la politica regionale e quella a favore delle
piccole e medie imprese.
Si potrebbe inoltre rilevare la presenza di caratteri che
accomunano i due istituti: si pensi ad esempio all'obbligo per
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gli Stati membri di individuare e circoscrivere le zone
geografiche in cui costituire le zone franche, ai sensi dei
regolamenti citati.
Premesso quanto sopra esposto ed alla luce delle
considerazioni formulate si potrebbe concludere che la
disciplina dell'istituto della "zona franca industriale",
prevista dalla presente proposta di legge,
potrebbe senz'altro costituire un valido ed efficace
strumento di incentivo agli investimenti ed offrire una seria
opportunità di rilancio industriale per le imprese che operano
nelle regioni del Mezzogiono d'Italia in ritardo di sviluppo e
in declino industriale, in conformità alla disciplina in
materia a livello comunitario.
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