| 1. Nel rispetto del regolamento 2913/92/CEE, del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario, è autorizzata la costituzione di zone franche
industriali ai sensi dell'articolo 3, nelle regioni di cui
all'articolo 2, al fine di consentire il superamento dei gravi
fenomeni di disoccupazione strutturale, di ritardo nello
sviluppo e di declino industriale presenti in tali regioni.
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