| (Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1^ marzo
1986, n.64).
1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno
1988, e 19 dicembre 1989,
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio
1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di
attuazione della legge 1^ marzo 1986, n.64, compresi tra gli
interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive modificazioni ed
integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o
immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le
procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile
1983, n.130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo
8.
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