| 1. Le regioni di cui all'articolo 2, tramite i propri
organi competenti, di intesa
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con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, provvedono ad individuare l'estensione
geografica delle zone franche industriali all'interno del loro
territorio, previo rispetto dei seguenti limiti:
a) trecento ettari di estensione per le regioni che
presentano una minore densità di popolazione;
b) seicento ettari di estensione per le regioni che
presentano una maggiore densità di popolazione.
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