| 1. Alle imprese insediate nelle zone franche industriali,
previa selezione compiuta ai sensi degli articoli 10 e 11
vengono riconosciuti i seguenti benefìci:
a) esenzione totale dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dall'imposta locale sui redditi
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(ILOR), per quella parte di utili di esercizio che siano
reimpiegati in investimenti nelle zone franche industriali di
importo pari ad una volta e mezzo gli utili investiti;
b) esenzione totale da contributi e dazi
doganali;
c) le esenzioni di cui alle lettere a) e
b) sono applicabili per un periodo massimo di venti anni
con decorrenza dalla data di insediamento dell'impresa
autorizzata ai sensi degli articoli 10 e 11;
d) irrevocabilità dell'esenzione, fatto salvo il
caso in cui sia accertata la violazione dell'obbligo di
svolgimento dell'attività produttiva da parte dell'impresa
autorizzata all'insediamento nella zona franca industriale ai
sensi degli articoli 10 e 11.
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