| 1. E' istituita, in ognuna delle regioni di cui
all'articolo 2, una agenzia composta da rappresentanti delle
associazioni imprenditoriali, delle associazioni sindacali e
delle amministrazioni regionali, che svolge i seguenti
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compiti, in conformità ai criteri indicati
all'articolo 11:
a) selezione delle domande di insediamento da parte
di ciascuna impresa interessata;
b) emanazione dei provvedimenti di autorizzazione
all'insediamento delle imprese nella zona franca
industriale.
2. Nello svolgimento delle attività indicate al comma 1,
l'agenzia regionale può avvalersi della consulenza tecnica di
esperti.
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