| (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4,
del decretolegge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, l'indagine
sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei
programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal
CIPE è compiuta dal Ministero del bilancio e della
programmazione economica, il quale identifica gli interventi i
cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente
iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi
le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso
alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei
finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché
alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti
relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3
aprile 1993, n.96, e successive modificazioni ed integrazioni,
già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, in data
anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre
1993, n.493, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.
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