| (Erogazione delle cure termali).
1. Le cure termali sono erogate solo dagli stabilimenti
termali definiti dall'articolo 14, primo comma, lettera
a), del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre
1919, n. 1924, in regola con l'atto di concessione mineraria o
di subconcessione o altro titolo giuridicamente valido per lo
sfruttamento delle acque minerali utilizzate, con l'atto di
riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque
minerali utilizzate, ai sensi dell'articolo 6, primo comma,
lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in
possesso di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 833
del 1978.
2. Sono altresì considerati stabilimenti termali i reparti
termali degli alberghi in possesso dei requisiti di cui al
comma 1.
3. L'erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio
sanitario nazionale è assicurata ai sensi della normativa
vigente.
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