| (Conferma dei regimi speciali INPS e INAIL).
1. Per i fini, rispettivamente, della prevenzione
secondaria e terziaria degli stati di invalidità pensionabile
nell'ambito delle affezioni artroreumatiche e broncoasmatiche
e del trattamento terapeutico o riabilitativo delle situazioni
cliniche indotte da infortunio sul lavoro o da malattia
professionale, in favore dei lavoratori avviati alle cure
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) che ne hanno titolo secondo le
norme vigenti, resta confermato lo speciale regime costituito
da cicli di cura termale specificamente strutturati ed
integrati che sono garantiti dal Servizio
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sanitario nazionale con oneri a carico del Fondo sanitario
nazionale e dalle prestazioni economiche accessorie che sono
direttamente erogate dai predetti enti con oneri a carico
delle rispettive gestioni previdenziali.
2. Le prestazioni sono erogate secondo le condizioni e con
le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL a mezzo delle
convenzioni e, relativamente agli assicurati all'INPS,
prioritariamente presso gli stabilimenti termali di cui
all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione
alle prestazioni idrotermali di cui al presente articolo sono
demandati all'INPS e all'INAIL che li effettuano tramite i
propri organi periferici i quali, prima dell'avvio dei curandi
presso la località termale di destinazione, devono darne
formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei
singoli casi, all'unità sanitaria locale di residenza dei
curandi e all'unità sanitaria locale convenzionata.
4. La sintesi diagnostica di cui al comma 3 deve essere
integrata, nei casi di concessione da parte dell'INAIL delle
prestazioni idrotermali a dipendenti al di fuori delle ferie
annuali, dalla motivata prescrizione di cui all'articolo 8.
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