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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3157
DDL0197-0010
Progetto di legge Camera n. 197 - testo presentato - (DDL12-197)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C197. TESTIPDL
...C197.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC197 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Cure termali concesse a lavoratori dipendenti al di fuori
         dei congedi ordinari e delle ferie annuali).
    1.  Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con
  esclusione di quelli avviati alle cure dall'INPS ai sensi
  dell'articolo 5, le prestazioni idrotermali possono essere
  eccezionalmente concesse, al di fuori delle ferie annuali e
  dei congedi ordinari, esclusivamente nei cicli di cura della
  riabilitazione termale di cui all'articolo 7 e nei casi in cui
  l'immediata esecuzione del trattamento termale, anche in
  associazione con altri mezzi di cura, sia risolutiva per la
  terapia delle patologie che possono trovare reale beneficio
  dalle cure termali e che sono identificate con decreto del
  Ministro della sanità.
    2.  Nelle fattispecie di cui al comma 1, le prestazioni
  idrotermali possono essere autorizzate dalla unità sanitaria
  locale di residenza del curando solo su motivata prescrizione
  di un medico specialista, ovvero, limitatamente ai lavoratori
  avviati alle cure dall'INAIL, su motivata prescrizione dei
  medici specialisti dell'Istituto; la motivata prescrizione
  deve espressamente riguardare la sussistenza di tutte le
  condizioni di cui al comma 1 e deve essere sempre suffragata,
  salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici
  accertamenti strumentali o di laboratorio.
    3.  Il periodo di fruizione delle prestazioni idrotermali
  autorizzate ai sensi e nei modi di cui ai commi 1 e 2 è
  assimilato a quelli di malattia anche agli effetti di cui
  all'articolo 2110 del codice civile, a condizione che il
  lavoratore interessato, salve le specifiche procedure INAIL,
  presenti all'unità sanitaria locale di residenza la
  prescrizione del medico di fiducia entro cinque giorni dalla
  data di redazione ed inizi
 
                               Pag. 7
 
  la cura termale entro il termine massimo di venti giorni dal
  rilascio della autorizzazione impegnativa da parte della unità
  sanitaria locale.
    4.  I lavoratori autorizzati a fruire delle prestazioni
  idrotermali ai sensi del presente articolo sono altresì
  tenuti, entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione
  impegnativa rilasciata dall'unità sanitaria locale, nonché
  della motivata prescrizione di cui al comma 2, a trasmetterne
  copia al proprio datore di lavoro.  I medesimi documenti
  debbono essere trasmessi all'INPS dai lavoratori aventi
  diritto alla indennità economica.  Il datore di lavoro e l'INPS
  possono chiedere, entro cinque giorni, al responsabile del
  servizio medico legale dell'unità sanitaria locale, che decide
  entro i successivi cinque giorni con provvedimento motivato,
  il controllo della motivata prescrizione del medico
  specialista e la verifica delle condizioni di cui al comma
  2.
    5.  La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi
  3 e 4 comporta, salvo giustificato motivo, per il lavoratore
  interessato la perdita dei benefici derivanti dallo specifico
  regime erogativo sul rapporto di lavoro e su quello
  previdenziale; i benefici medesimi non competono se la cura è
  effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato
  con il Servizio sanitario nazionale.
    6.  Per il controllo della fattispecie erogativa di cui al
  presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del
  Ministro della sanità emanato ai sensi dell'articolo 16, comma
  4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    7.  I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i
  permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire
  delle prestazioni termali ai sensi del presente articolo non
  possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche
  per i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 57 della
  legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo che per i cicli di cura
  della riabilitazione di cui all'articolo 7 della presente
  legge.
    8.  Tra il periodo di fruizione delle prestazioni termali ed
  i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un
  intervallo di almeno quindici giorni.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-197 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0197 TOTPAG=0012 TOTDOC=0019 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=007 PAGFIN=0007 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=019700 00 FASCIDC=12DDL0197 SORTNAV=0019700 000 00000 ZZDDLC197 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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