| (Cure termali concesse a lavoratori dipendenti al di fuori
dei congedi ordinari e delle ferie annuali).
1. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con
esclusione di quelli avviati alle cure dall'INPS ai sensi
dell'articolo 5, le prestazioni idrotermali possono essere
eccezionalmente concesse, al di fuori delle ferie annuali e
dei congedi ordinari, esclusivamente nei cicli di cura della
riabilitazione termale di cui all'articolo 7 e nei casi in cui
l'immediata esecuzione del trattamento termale, anche in
associazione con altri mezzi di cura, sia risolutiva per la
terapia delle patologie che possono trovare reale beneficio
dalle cure termali e che sono identificate con decreto del
Ministro della sanità.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, le prestazioni
idrotermali possono essere autorizzate dalla unità sanitaria
locale di residenza del curando solo su motivata prescrizione
di un medico specialista, ovvero, limitatamente ai lavoratori
avviati alle cure dall'INAIL, su motivata prescrizione dei
medici specialisti dell'Istituto; la motivata prescrizione
deve espressamente riguardare la sussistenza di tutte le
condizioni di cui al comma 1 e deve essere sempre suffragata,
salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici
accertamenti strumentali o di laboratorio.
3. Il periodo di fruizione delle prestazioni idrotermali
autorizzate ai sensi e nei modi di cui ai commi 1 e 2 è
assimilato a quelli di malattia anche agli effetti di cui
all'articolo 2110 del codice civile, a condizione che il
lavoratore interessato, salve le specifiche procedure INAIL,
presenti all'unità sanitaria locale di residenza la
prescrizione del medico di fiducia entro cinque giorni dalla
data di redazione ed inizi
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la cura termale entro il termine massimo di venti giorni dal
rilascio della autorizzazione impegnativa da parte della unità
sanitaria locale.
4. I lavoratori autorizzati a fruire delle prestazioni
idrotermali ai sensi del presente articolo sono altresì
tenuti, entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione
impegnativa rilasciata dall'unità sanitaria locale, nonché
della motivata prescrizione di cui al comma 2, a trasmetterne
copia al proprio datore di lavoro. I medesimi documenti
debbono essere trasmessi all'INPS dai lavoratori aventi
diritto alla indennità economica. Il datore di lavoro e l'INPS
possono chiedere, entro cinque giorni, al responsabile del
servizio medico legale dell'unità sanitaria locale, che decide
entro i successivi cinque giorni con provvedimento motivato,
il controllo della motivata prescrizione del medico
specialista e la verifica delle condizioni di cui al comma
2.
5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi
3 e 4 comporta, salvo giustificato motivo, per il lavoratore
interessato la perdita dei benefici derivanti dallo specifico
regime erogativo sul rapporto di lavoro e su quello
previdenziale; i benefici medesimi non competono se la cura è
effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale.
6. Per il controllo della fattispecie erogativa di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del
Ministro della sanità emanato ai sensi dell'articolo 16, comma
4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
7. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i
permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire
delle prestazioni termali ai sensi del presente articolo non
possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche
per i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 57 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo che per i cicli di cura
della riabilitazione di cui all'articolo 7 della presente
legge.
8. Tra il periodo di fruizione delle prestazioni termali ed
i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un
intervallo di almeno quindici giorni.
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