| (Destinazione delle società termali a partecipazione
statale già inquadrate nell'EAGAT).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, individua, tra le società termali a
partecipazione statale già inquadrate nel soppresso Ente
autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), quelle
che posseggono una caratterizzazione economica, sociale,
occupazionale e territoriale inscindibile dalla città tale da
configurarsi come un'unica città-impresa termale.
2. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è
autorizzato a disporre il trasferimento, a titolo gratuito,
alla regione o provincia autonoma ed al comune nel cui
territorio ciascuna società è ubicata, rispettivamente, del 51
per cento e del 49 per cento delle azioni possedute dalla
gestione liquidatoria dell'EFIM in ciascuna delle società
identificate al comma 1.
3. Per le società termali che non presentano le
caratteristiche di cui al comma 1, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente
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per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma di
cessione, articolato anche per aziende, rami di attività e
parti di esse. Nel caso che regioni, province autonome e
comuni nel cui territorio siano ubicate le società termali
deliberino, entro sessanta giorni dall'adozione del programma
di cessione, l'acquisizione dell'intera partecipazione
azionaria nelle stesse società, il Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è autorizzato a disporre il trasferimento, a
titolo gratuito, dell'intera partecipazione posseduta dalla
gestione liquidatoria dell'EFIM.
4. Le regioni e i comuni possono cedere anche a terzi
privati, a prezzo di mercato, quote delle rispettive
partecipazioni azionarie nelle società di cui ai commi 1 e 3;
tale facoltà deve essere esercitata di intesa tra le regioni e
i comuni. La partecipazione complessiva del comune e della
regione non può essere in nessun caso inferiore al 51 per
cento dell'intero pacchetto azionario eventualmente acquisito
ai sensi del comma 3.
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