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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3159
DDL0197-0012
Progetto di legge Camera n. 197 - testo presentato - (DDL12-197)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C197. TESTIPDL
...C197.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC197 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Destinazione delle società termali a partecipazione
             statale già inquadrate nell'EAGAT).
    1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano, individua, tra le società termali a
  partecipazione statale già inquadrate nel soppresso Ente
  autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), quelle
  che posseggono una caratterizzazione economica, sociale,
  occupazionale e territoriale inscindibile dalla città tale da
  configurarsi come un'unica città-impresa termale.
    2.  Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è
  autorizzato a disporre il trasferimento, a titolo gratuito,
  alla regione o provincia autonoma ed al comune nel cui
  territorio ciascuna società è ubicata, rispettivamente, del 51
  per cento e del 49 per cento delle azioni possedute dalla
  gestione liquidatoria dell'EFIM in ciascuna delle società
  identificate al comma 1.
    3.  Per le società termali che non presentano le
  caratteristiche di cui al comma 1, il Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
  Conferenza permanente
 
                               Pag. 9
 
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma di
  cessione, articolato anche per aziende, rami di attività e
  parti di esse.  Nel caso che regioni, province autonome e
  comuni nel cui territorio siano ubicate le società termali
  deliberino, entro sessanta giorni dall'adozione del programma
  di cessione, l'acquisizione dell'intera partecipazione
  azionaria nelle stesse società, il Ministro del tesoro, su
  proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato è autorizzato a disporre il trasferimento, a
  titolo gratuito, dell'intera partecipazione posseduta dalla
  gestione liquidatoria dell'EFIM.
    4.  Le regioni e i comuni possono cedere anche a terzi
  privati, a prezzo di mercato, quote delle rispettive
  partecipazioni azionarie nelle società di cui ai commi 1 e 3;
  tale facoltà deve essere esercitata di intesa tra le regioni e
  i comuni.  La partecipazione complessiva del comune e della
  regione non può essere in nessun caso inferiore al 51 per
  cento dell'intero pacchetto azionario eventualmente acquisito
  ai sensi del comma 3.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-197 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0197 TOTPAG=0012 TOTDOC=0019 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=010 PAGFIN=0009 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=019700 00 FASCIDC=12DDL0197 SORTNAV=0019700 000 00000 ZZDDLC197 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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