| (Costituzione di società per azioni e schema tipo di
gestione).
1. La gestione delle aziende termali ed alberghiere di
proprietà della società di cui all'articolo 10 deve essere
affidata a società per azioni, costituite in conformità dello
stesso articolo 10 tra persone fisiche o giuridiche di provata
disponibilità finanziaria e in grado di offrire garanzie di
professionalità, di cui regioni o province autonome e comuni
posseggano una quota del capitale non superiore
complessivamente al 10 per cento e non inferiore all'1 per
cento ciascuna.
2. Le regioni, le province autonome e i comuni potranno
esercitare i diritti di cui all'articolo 2409 del codice
civile qualunque sia la loro quota azionaria. La società di
gestione opera in base ad un contratto
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stipulato secondo uno schema tipo elaborato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che deve
prevedere un piano industriale, un elenco di investimenti,
risultati minimi di reddito, livelli occupazionali e i casi di
risoluzione del contratto.
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