| (Destinazione del Centro ittico tarantinocampano
S.p.a.).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il
Centro ittico tarantinocampano S.p.a procede alla propria
scissione mediante scorporo dei beni sociali che si trovano
ubicati nella regione Puglia, con i relativi rapporti
giuridici ed economici.
2. I beni scorporati e il personale che vi è addetto sono
trasferiti ad una società per azioni di nuova costituzione
che, esaurite le operazioni di scissione, è trasferita, senza
corrispettivo, alla regione Puglia.
3. La società trasferente elabora una situazione
patrimoniale alla fine del mese in cui è avvenuta la scissione
di cui al comma 2 e la sottopone, con la relazione di
certificazione, all'assemblea degli azionisti. In tale sede la
gestione liquidatoria dell'EFIM provvede alla copertura di
eventuali perdite utilizzando, fino a concorrenza, propri
crediti iscritti in bilancio. Qualora, dopo l'operazione di
copertura delle perdite, risultassero crediti residui della
gestione liquidatoria dell'EFIM, gli stessi sono conferiti
alla società trasferente e portati ad aumento del capitale
sociale.
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