| 1. Dopo l'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è
inserito il seguente:
"Art. 19- bis. - 1. Ai fini della presente legge
sono considerati estremamente deperibili tutti i prodotti
alimentari per i quali l'espletamento di controlli analitici
finalizzati alla verifica dei vizi nella composizione
comportino l'incommestibilità e la conseguente impossibilità
di immettere il prodotto sul mercato.
2. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio
decreto, l'elenco dei prodotti considerati estremamente
deperibili ai quali si applica il disposto di cui al comma 1.
Al decreto è allegato lo schema del certificato
accompagnatorio per prodotti estremamente deperibili.
3. I prodotti estremamente deperibili devono viaggiare con
un certificato del produttore che garantisca la conformità
alle norme di legge. Il certificato deve contenere le
annotazioni relative ad eventuali trattamenti successivi per
la conservazione del prodotto.
4. Per la vendita di prodotti estremamente deperibili si
applica quanto previsto dall'articolo 19 quando i vizi nella
composizione intrinseca dell'alimento non siano rilevabili
dall'esterno e non risultino dalla certificazione
accompagnatoria e sempre che il commerciante non sia a
conoscenza della violazione".
2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 19- bis
della legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, deve essere emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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