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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3168
DDL0198-0002
Progetto di legge Camera n. 198 - testo presentato - (DDL12-198)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C198. TESTIPDL
...C198.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC198 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Da molti anni, in tutte le sedi
  istituzionali e scientifiche, si sottolinea la carenza della
  legislazione statale italiana in materia di inquinamento
  acustico e l'urgenza di una legge-quadro di riferimento.
  Nell'ultimo decennio sono entrate in vigore norme nazionali e
  regionali in modo sporadico, frammentario e parziale,
  soprattutto con una serie di decreti di attuazione di
  direttive comunitarie su specifici casi.
    Già nell'XI legislatura il Parlamento ha elaborato un testo
  intitolato "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che,
  approvato dal Senato il 21 aprile 1993, è stato preso in esame
  dalla Camera, ma non ha potuto concludere il suo  iter
  per l'anticipata conclusione della legislatura.
    Il testo unificato, sintesi dei disegni di legge n. 433 e
  n. 594, presentati rispettiva
  mente dai senatori Pecchioli ed altri e dai senatori
  Montresori ed altri, costituisce il punto di riferimento della
  presente proposta di legge.
    Richiameremo brevemente gli aspetti generali della
  situazione scientifica e legislativa.  La relazione si divide
  in tre parti: la prima è costituita dai riferimenti al
  problema dal punto di vista ambientale, la seconda dai
  riferimenti agli aspetti giuridico-normativi e la terza
  riguarda il testo proposto.
    Passiamo ad illustrare la prima parte.  Già il termine
  rumore indica qualcosa di diverso dal suono, per l'appunto un
  inquinamento acustico rispetto al quale pesano fattori
  soggettivi (percezione, sensazione, contesto e così via), ma
  anche misure oggettive dei suoni eccessivi prodotti da
  sorgenti (tanto che anche in sede giurisprudenziale
 
                               Pag. 2
 
  si è parlato di danno biologico valutato in
  relazione alle reattività dell'uomo medio).
    La seconda relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal
  Ministero dell'ambiente riporta un dato contenuto nella
  documentazione di base e rilevato dall'OCSE nel 1991, con la
  conclusione di una forte diffusa esposizione a livelli di
  rumorosità superiori alle soglie di sicurezza (oltre 65
  decibel)  e danni al lavoro ed al sonno e più
  precisamente con la seguente caratterizzazione dell'ambiente
  sonoro che riguarda un po' tutti i cosiddetti Paesi
  sviluppati: in particolare, per quanto riguarda i Paesi
  dell'OCSE, circa 130 milioni di persone vivrebbero in alloggi
  esposti a livelli di rumore giudicati inaccettabili e circa
  400 milioni di persone non avrebbero un alloggio soddisfacente
  dal punto di vista acustico.  Negli ultimi venti anni lo stato
  dell'ambiente sonoro in generale e l'esposizione della
  popolazione al rumore in particolare si sono progressivamente
  degradati, con un'estensione delle zone cosiddette grige, dove
  la situazione non è né accettabile né soddisfacente, ed un
  semplice mantenimento dei cosiddetti punti neri, dove il
  livello di esposizione al rumore è inaccettabile.
    Rispetto a questa situazione i trasporti sono sempre la
  fonte di rumore più importante rispetto a tutte le altre
  sorgenti e nel loro ambito la circolazione veicolare è la
  sorgente di rumore più importante in tutti i Paesi sviluppati;
  nella maggior parte di tali Paesi la seconda sorgente per
  importanza è quella degli aerei.  Ovviamente vi è una
  situazione differente nei vari Paesi: esistono Paesi definiti
  rumorosi dall'OCSE, come anche l'Italia e Paesi calmi come per
  esempio quelli del nord; tuttavia la situazione che ho
  descritto è nella sostanza simile in tutti i Paesi
  sviluppati.
    Il rumore determina effetti di danno (lesioni obiettivabili
  all'udito), di disturbo (alterazioni definite come
  tachicardia, gastrite e così via) e sensi di fastidio
  (generica insofferenza con dinamiche psicologiche e
  psicosomatiche) e può provenire sia da sorgenti fisse
  (insediamenti industriali, attività viarie, cantieri,
  impianti) sia da sorgenti mobili, che costituiscono le
  principali sorgenti di rumore - sottolineiamo questo aspetto
  perché avrà rilevanza rispetto al testo - (traffico viario
  veicolare, aereo, ferroviario, agricolo, nautico e così via).
  In realtà in Italia il rilevamento dell'inquinamento acustico
  non viene effettuato con metodologie standardizzate,
  comparabili, continue, aggiornate ed omogenee; comunque sia la
  prima sia la seconda relazione sullo stato dell'ambiente
  confermano anche nel nostro Paese una situazione di generale
  superamento, con punte notturne, dei limiti di accettabilità
  del rumore previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri del 1^ marzo 1991.  Dai dati raccolti dal
  laboratorio mobile dell'istituto sperimentale delle Ferrovie
  dello Stato e dalla Lega ambiente, nel corso di cinque viaggi
  effettuati tra il 1988 e il 1993 in 70 centri urbani, emerge
  il costante superamento dei limiti massimi stabiliti dalla
  legge ed un ininterrotto scavalcamento della soglia della
  tollerabilità umana alla pressione sonora, tanto di giorno che
  di notte.  Non sfuggono all'inquinamento neanche le zone che
  dovrebbero essere particolarmente protette dal decreto del 1^
  marzo 1991 sull'inquinamento, come quelle ospedaliere e quelle
  scolastiche.  Ciò per certi versi conferma l'incapacità, dopo
  due anni, di quel decreto di porre un freno all'emergenza
  rumore nei centri abitati.  A questa difficoltà e a questa
  incapacità si è aggiunta la sentenza della Corte
  costituzionale del dicembre 1991, che ha in parte annullato le
  disposizioni di quel decreto che imponevano alle regioni ed ai
  comuni la stesura di piani di intervento per la riduzione
  della rumorosità urbana, sentenza alla quale, con la proposta
  di legge approvata dal Senato, si poneva rimedio.  In sostanza,
  nel nostro Paese gran parte delle città e dei centri urbani
  hanno zone dove il traffico automobilistico mette a
  repentaglio la salute dell'udito.
    La seconda parte della relazione è ampiamente illustrata
  dalla documentazione fornita dai servizi della Camera.
  L'intervento normativo finalizzato alla prevenzione ed al
  contenimento dei fenomeni di inquinamento sonoro ha conosciuto
  una
 
                               Pag. 3
 
  rapida evoluzione nell'ultimo decennio, collegata
  prevalentemente al processo di trasposizione nell'ordinamento
  nazionale di una cospicua serie di norme di fonte comunitaria.
  Tale produzione normativa - purtroppo questo non riguarda
  soltanto l'inquinamento acustico ma anche quello ambientale -
  ha determinato la sovrapposizione di disposizioni eterogenee e
  di fonte diversa, senza definire nel contempo una disciplina
  di carattere organico diretta a stabilire in modo puntuale
  competenze, procedure e strumenti di intervento dei vari
  soggetti pubblici in materia ed a garantire livelli omogenei
  di protezione dell'ambiente e della salute pubblica nel
  territorio nazionale.  Oltre al carattere frammentario della
  normativa, va segnalata anche la mancanza, a lungo registrata,
  di norme dirette in modo specifico a contrastare
  l'inquinamento acustico al fine di conseguire un adeguato
  livello di tutela ambientale e sanitaria.
    Restano addirittura in vigore norme del codice civile
  ampiamente utilizzate ma anche ampiamente insoddisfacenti,
  come l'articolo 844, o norme del codice penale, come
  l'articolo 659.  Tra le norme ancora in vigore aventi una
  generale applicazione vi è anche l'articolo 66 del testo unico
  delle leggi di pubblica sicurezza del 1931.  Più recentemente,
  sotto il profilo della definizione delle competenze, un
  notevole contributo è stato fornito dal decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il cui articolo 101
  dispone il trasferimento alle regioni delle funzioni
  amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici
  dello Stato nella materia dell'inquinamento atmosferico.  Il
  medesimo articolo precisa inoltre che tale trasferimento
  riguarda anche le funzioni di controllo e prevenzione
  dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse e da
  sorgenti mobili, ove correlate da servizi, opere ed attività
  trasferite alle regioni.  Il secondo comma di tale articolo ha
  trasferito alle regioni anche le funzioni statali relative ai
  comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, oggetto di
  molte leggi regionali in questo quindicennio.
    Completano il quadro attuale delle competenze delineate dal
  decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 gli
  articoli 102 e 104.  Il primo riserva allo Stato le funzioni
  amministrative concernenti l'inquinamento acustico da sorgenti
  mobili ed il secondo attribuisce alle province la gestione dei
  servizi di rilevazione di emissioni e di controllo degli
  impianti industriali.  Tale decreto ha lasciato inesaudita
  l'esigenza di un più diretto collegamento tra la definizione
  dei compiti e la determinazione di procedure e strumenti
  concreti di intervento in grado di garantire forme efficaci ed
  uniformi in ambito nazionale di tutela dal degrado ambientale
  connesso alle emissioni sonore.
    Risponde soltanto in parte a tali attese la legge
  istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che introduce
  nell'ordinamento una normativa volta in via diretta e
  prioritaria alla protezione della salute dell'uomo mediante il
  contenimento della emissioni acustiche.  Successivamente, con
  la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
  dell'ambiente, sono stati individuati in modo più dettagliato
  gli organi cui è demandato l'esercizio delle funzioni
  attribuite allo Stato dalla normativa vigente in materia di
  prevenzione e al contenimento dell'inquinamento acustico.
    Infine, recentemente, la legge n. 142 del 1990 di riforma
  dell'ordinamento delle autonomie locali ha contribuito a
  definire con maggiore chiarezza il quadro delle competenze
  amministrative in materia.  Per completezza, l'ultimo
  provvedimento organico in materia di inquinamento acustico è
  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1^
  marzo 1991, con il quale si è cercato di rimediare, almeno in
  parte, al carattere frammentario della normativa preesistente
  che ho citato.  Tale decreto determina finalmente, in
  attuazione dell'articolo 2 della legge n. 349 del 1986 i
  limiti massimi di esposizione al rumore, validi per gli
  ambienti abitativi e per l'ambiente esterno, fissati in
  relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio.  Ai
  fini della determinazione dei predetti limiti sono individuate
  sei zone in cui è suddiviso il territorio nazionale: le aree
 
                               Pag. 4
 
  particolarmente protette (ospedali e scuole); le aree
  prevalentemente residenziali; le aree di tipo misto; le aree
  ad alta intensità umana (alta densità di traffico o di
  abitazione); le aree prevalentemente industriali ed infine
  quelle esclusivamente industriali.  Per ciascuna di queste sei
  zone sono determinati limiti massimi di esposizione durante il
  periodo diurno e quello notturno, che normalmente sono
  superati nella maggioranza dei centri abitati italiani.
    Il decreto esclude epressamente dal proprio campo di
  applicazione le sorgenti sonore i cui effetti si esauriscono
  all'interno dei locali adibiti ad attività industriale o
  artigianale senza provocare la diffusione del rumore
  dall'ambiente esterno.  Nella sua originaria formulazione il
  decreto prevedeva inoltre specifici compiti ed adempimenti a
  carico delle regioni, quali l'obbligo di esaminare i piani di
  risanamento delle imprese, ma soprattutto di predisporre un
  piano annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
  acustico.  I comuni erano a loro volta tenuti a predisporre
  piani di risanamento sulla base delle direttive regionali.
  Tuttavia questa disposizioni sono state annullate dalla Corte
  costituzionale con la sentenza del 30 dicembre 1991, che ha
  dichiarato che costituisce legittimo esercizio di potere
  statale la determinazione dei limiti massimi, ma non spetta
  allo Stato, con decreto, l'imposizione alle regioni ed alle
  province autonome di obblighi specifici nell'esercizio delle
  funzioni legislative ed amministrative.
    La pronuncia della Corte costituzionale ha reso ancora più
  urgente la definizione di una normativa quadro di rango
  legislativo a carattere organico che fissi i princìpi cui deve
  uniformarsi l'esercizio della potestà legislativa delle
  regioni, a statuto sia ordinario sia speciale.
    Veniamo ora alla terza ed ultima parte, cioè all'esame
  della normativa di cui chiediamo l'approvazione.  La proposta
  di legge-quadro sull'inquinamento acustico delinea i princìpi
  essenziali in materia di tutela dell'ambiente
  dall'inquinamento acustico, individuando le competenze dei
  diversi soggetti pubblici (Stato, regioni, province e comuni)
  ed introducendo un articolato sistema di sanzioni
  amministrative.  Non vogliamo dilungarci nell'esposizione
  dell'articolato, ma soltanto segnalare che vi è una chiara
  differenziazione delle competenze: quelle dei singoli
  ministeri, che in particolare investono la determinazione dei
  limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
  abitativi e nell'ambiente esterno e la determinazione delle
  tecniche di rilevamento e di misura del rumore negli ambienti
  abitativi interni ed esterni.  Si tratta di due aspetti
  decisivi per quanto riguarda le competenze statali, che si
  collocano nel quadro di tutta una serie di attività che spetta
  allo Stato promuovere, come per esempio la determinazione dei
  requisiti acustici dei segnali d'allarme o l'individuazione
  dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di
  intrattenimento.
    Alle regioni spetta di determinare con legge i criteri in
  base ai quali i comuni procedono alla zonizzazione del loro
  territorio ed anche di intervenire con poteri sostitutivi -
  questo è un elemento molto importante - in caso di inerzia dei
  comuni.  Sono inoltre delineate le competenze delle province e
  dei comuni.  Completano la normativa approvata dal Senato i
  poteri di ordinanza, le sanzioni amministrative, i messaggi
  pubblicitari ed il regime transitorio, cioè norme specifiche
  che dovremo esaminare autonomamente.  Per quanto riguarda i
  poteri di ordinanza, che spesso hanno investito i compiti
  delle Commissioni parlamentari, il testo del Senato prevede
  che per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
  salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente
  della provincia, il presidente della giunta regionale o il
  Ministro dell'ambiente, a seconda delle varie competenze,
  possono, con provvedimento motivato, ordinare il ricorso a
  speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni
  sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
  attività.  Per quanto riguarda le sanzioni amministrative,
  l'iniziativa legislativa in esame punisce con una sanzione da
  due a dieci milioni di lire chiunque violi i provvedimenti di
  urgenza prima citati.  Con la
 
                               Pag. 5
 
  normativa concernente i messaggi pubblicitari si individua un
  divieto, anche se per ora non sono previste sanzioni, alla
  concessionaria pubblica ed a quelle private per la
  radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi
  pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria.
  E' infine importante anche la norma del regime transitorio che
  consente di far ritornare in vigore una parte delle
  disposizioni del decreto del 1^ marzo 1991, che erano state
  annullate dalla sentenza della Corte costituzionale.
    Il testo sottoposto alla vostra attenzione è volutamente
  limitato alle norme di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
  acustico per la difesa degli ambienti abitativi e
  dell'ambiente esterno.  Restano pertanto fuori dal testo in
  esame le problematiche relative ai rumori degli ambienti di
  lavoro, regolati in altri ambiti, nonché le disposizioni
  specifiche derivanti dal codice della strada (crediamo che si
  debba mantenere questa distinzione) e l'inquinamento acustico
  che si verifica negli aeroporti.
    Risultano invece acquisite dalla normativa le direttive CEE
  sui limiti di rumorosità degli apparecchi domestici, degli
  escavatori, dei dispositivi di scappamento dei motocicli e di
  altri macchinari.
    Si segnalano, inoltre, una serie di punti minori del testo,
  per completezza di informazione: l'istituzione di una
  relazione sullo stato acustico del comune; l'introduzione di
  una classe di opere per la quale è necessaria la valutazione
  di impatto acustico e l'introduzione di una valutazione
  previsionale del clima acustico che si determina nelle
  adiacenze di nuovi insediamenti.
    Va infine sottolineato che il testo in esame comprende
  norme relative al raccordo tra inquinamento e sanzioni ed alla
  differenziazione delle sorgenti dell'inquinamento: problemi di
  difficile soluzione.  Sottolineamo, inoltre, un secondo punto
  di riflessione che riguarda la peculiarità della normativa
  tecnica cui fare riferimento.  L'aspetto più importante è il
  primo.  Forse non è possibile pensare ad una legge di
  contenimento dell'inquinamento acustico come
  ad un provvedimento prevalentemente mirato a punire chi
  inquina.  Ciò presupporrebbe che vi fosse una situazione di
  generale rispetto dei limiti e che i superamenti fossero
  univocamente attribuibili a soggetti con personalità giuridica
  ben definita.  Nella realtà, invece, una quota rilevante della
  popolazione vive in situazioni nelle quali i limiti di legge
  sono superati di circa dieci volte e spesso con sommatoria
  degli effetti di diverse sorgenti rilevanti.  Pertanto, la
  fissazione di limiti ragionevoli per l'inquinamento acustico
  determina automaticamente una generalizzata situazione di
  illegalità in tutti i siti interessati da traffico veicolare
  anche modesto nei nostri centri urbani, di buona parte della
  rete autostradale e di tratti di quella ferroviaria.  Inoltre,
  in ogni caso, la stragrande maggioranza dell'inquinamento
  acustico è oggi attribuibile a sorgenti mobili, quindi con
  responsabilità dell'illecito difficilmente attribuibili a
  precise entità giuridiche e comunque difficilmente
  sanzionabili.
    Pertanto, l'azione legislativa dovrebbe puntare da un lato
  a definire protocolli agili per sanzionare le singole sorgenti
  disturbanti (problema particolarmente sentito per la verifica
  del rispetto dei limiti di emissione dei veicoli), ma
  dall'altro sull'azione di risanamento, che dovrebbe diventare
  uno sforzo obbligatorio delle pubbliche amministrazioni e
  delle società che gestiscono infrastrutture di trasporto.
    Il secondo problema è la peculiarità della normativa
  tecnica: se si vuole costruire una normativa rigorosa, univoca
  ed efficace non si può non seguire la metodologia con cui sono
  redatte le norme tecniche nel resto del mondo.  Purtroppo, fino
  ad oggi, il lavoro dell'ente normativo italiano, non è stato
  tenuto in adeguata considerazione dal legislatore, al punto
  che, nel citato decreto del 1^ marzo 1991, neanche le
  definizioni delle grandezze metrologiche fanno riferimento
  alle specifiche norme tecniche in uso in Italia ed all'estero.
  I comportamenti di enti e Ministeri in passato non hanno
  brillato, anche in questo campo, per zelo e tempestività.
 
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