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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3171
DDL0198-0005
Progetto di legge Camera n. 198 - testo presentato - (DDL12-198)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C198. TESTIPDL
...C198.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC198 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Competenze delle regioni). 
    1.  Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con
  legge:
        a)  i criteri in base ai quali i comuni procedono,
  ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera  a),  alla
  suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle
  vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di
  esposizione ai rumori, stabilendo il divieto di ogni contatto
  diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui
  limiti di esposizione al rumore si discostano in misura
  superiore a 5  decibel;
        b)  i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei
  comuni o di conflitto tra gli stessi;
        c)  l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici
  generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza
  previa classificazione delle zone;
        d)  la determinazione delle modalità di controllo
  del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento
  acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie,
  nonché dei provvedimenti comunali che abilitano alla
  utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;
        e)  le procedure e gli eventuali ulteriori criteri,
  oltre a quelli di cui ai commi 2 e 3, per la predisposizione e
  l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento
  acustico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
  b);
        f)  i criteri e le condizioni per l'individuazione
  da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante
  interesse paesaggistico-
 
                               Pag. 9
 
  ambientale e turistico, di limiti di tolleranza
  all'emissione di rumori, inferiori a quelli stabiliti ai sensi
  dell'articolo 2, comma 1, lettera  a);
        g)  le eventuali prescrizioni concernenti
  l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle
  loro specifiche condizioni ambientali o temporali di
  esercizio;
        h)  le modalità di rilascio delle autorizzazioni per
  l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo
  pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di
  macchinari ed impianti rumorosi;
        i)  le competenze delle province in materia di
  inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990,
  n.142;
        l)  l'organizzazione dei servizi di controllo
  nell'ambito del territorio regionale.
    2.  I piani di risanamento acustico di cui al comma 1,
  lettera  e),  devono contenere:
        a)  l'individuazione della tipologia ed entità dei
  rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
  risanare;
        b)  i soggetti a cui compete l'intervento;
        c)  le modalità ed i tempi per il risanamento
  ambientale;
        d)  la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
  necessari;
        e)  le eventuali misure cautelari a carattere
  d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
  pubblica.
    3.  La regione, in base alle proposte pervenutele, e secondo
  la disponibilità finanziaria assegnatale dallo Stato,
  predispone un piano regionale annuale di intervento per la
  bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale
  vengono adottati dai comuni i singoli piani.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-198 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0198 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=009 PAGFIN=0009 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=019800 00 FASCIDC=12DDL0198 SORTNAV=0019800 000 00000 ZZDDLC198 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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