| (Messaggi pubblicitari).
1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.223, dopo il
comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica
e alle concessionarie private per la radiodiffusione
televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una
potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi".
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2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia
dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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