| (Disposizioni in materia di personale).
1. Il personale di qualunque amministrazione, già in
servizio presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e presso il soppresso
Dipartimento, addetto alla conduzione di autoveicoli, resta
assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione
economica fino al 30 aprile 1994. A tale personale si
applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 5 e 6, del
decretolegge 7 febbraio 1994, n. 95.
2. Al personale della soppressa Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, che entro la data del 28
febbraio 1994 abbia revocato la domanda di trattenimento in
servizio di cui all'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio
1994, n. 95, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma
2- bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, come modificato dal comma 8
dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono autorizzati a continuare ad avvalersi, fino
al 31 dicembre 1995, delle società cooperative già utilizzate
dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, per lo svolgimento di lavori di dattilografia e
di digitazione. Per ciascuna delle amministrazioni anzidette
la copertura finanziaria degli oneri relativi è posta a carico
del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, secondo la ripartizione
operata con le delibere CIPE assunte ai sensi del comma
5- bis del medesimo articolo 19, introdotto dall'articolo
15, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95.
4. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5
della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 1994 per la conclusione delle procedure
concorsuali. Tale termine è da considerare perentorio.
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