| Onorevoli Colleghi! -- Nelle precedenti legislature a
partire dagli anni cinquanta molti parlamentari hanno
presentato diversi progetti di legge tendenti ad intervenire
in una materia alquanto delicata, ma che era giustamente
ritenuta meritevole di norme atte a riportare precise regole
in un settore che, pur vedendo funzionanti sul territorio
nazionale ben quattro case da gioco, non era supportato da
alcuna legge che ne prevedesse la presenza e ne dettasse i
criteri di controllo della gestione.
Infatti queste quattro case da giuoco sono operanti, pur in
presenza degli articoli 718 e seguenti del codice penale che
vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il
territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi
espressamente -
come necessario in materia penale - a questo divieto.
Per questi motivi - e per gli altri che successivamente
illustreremo - nella X legislatura furono presentate alla
Camera dei deputati ben dieci proposte di legge che poi la
Commissione attività produttive, con un lavoro lungo ed
impegnativo, riuscì a trasferire in un testo unificato, frutto
di ampie convergenze politiche dovute alla disponibilità ed al
contributo dei parlamentari di tutti i gruppi presenti in
Commissione, sia di maggioranza che di opposizione.
Questo risultato, di per sé indicativo di una legge da
tutti ritenuta necessaria, deve impegnare il Parlamento a dare
una risposta urgente alle problematiche che l'assenza di una
norma legislativa solleva in
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una materia delicata com'è appunto il gioco d'azzardo.
Questa convinzione maturò nella X Commissione della Camera
dei deputati perché l'approfondimento della materia,
attraverso un lavoro di ricerca sulla legislazione vigente nei
Paesi europei e negli Stati Uniti, unitamente a verifiche
dirette in loco, ha consentito di percepire con
chiarezza i problemi insiti nella paradossale situazione del
nostro Paese, unico Stato in Europa privo di una legislazione
in materia, ma con alcuni casinò funzionanti!
A questo punto non possiamo non ricordare come su questo
specifico argomento sia stata emanata dalla Corte
costituzionale la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella
quale dichiara che: "mentre è messa in grado di esaminare per
la prima volta profili di legittimità costituzionale che
riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può
esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a
partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di
disorganicità... Si impone quindi la necessità di una
legislazione organica che razionalizzi l'intero settore...". E
conclude: "queste esigenze di organica previsione normativa su
scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto
nell'ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe
agli articoli 718 e 722 del codice penale), vanno soddisfatte
in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e
disarmonie delle quali si è detto".
Da questo preciso e chiaro richiamo della Corte
costituzionale discende, in modo inequivocabile, onorevoli
colleghi, che, non avendo il Parlamento ottemperato nei tempi
ragionevoli (sono già trascorsi quasi nove anni), alla
predisposizione di una "organica previsione normativa su scala
nazionale" - alla cui approvazione è strettamente correlata,
secondo la Corte costituzionale, la possibilità di mantenere
le deroghe agli articoli 718 e 722 del codice penale - anche
le attuali quattro case da gioco sono ormai da ritenersi in un
quadro di "insufficienze e disarmonie" legislative non più
accettabili in un momento in cui la chiarezza legislativa e la
trasparenza delle situazioni sono indispensabili, da parte dei
partiti e delle istituzioni (leggi: Ministero dell'interno),
in ordine ad una materia delicata come quella in questione.
Dalla necessità di regolamentare l'esistente e di sopperire
all'assenza di una legislazione in grado di affrontare le
problematiche del settore, si è mossa la X Commissione nella X
e nella XI legislatura, per pervenire ad un testo unificato
che si pone l'ambizioso obiettivo di predisporre una nuova
regolamentazione per moralizzare il settore.
Riteniamo, infatti, che non si possa affrontare una materia
tanto delicata ponendoci solo il problema di mettere al riparo
la situazione esistente dai divieti del codice penale,
attraverso l'approvazione di una organica normativa su scala
nazionale, ma anche quello di dare una risposta ai problemi
morali e politici che la enorme diffusione del gioco d'azzardo
sul territorio nazionale pone a tutti.
Riteniamo inoltre che, per le ripercussioni economiche e
sociali, oltre che morali (che sono indubbiamente di grande
valenza per i credenti), che il gioco d'azzardo ha, il
Parlamento sia obbligato ad un intervento legislativo che sia
finalizzato e che porrebbe fine anche a gran parte delle
problematiche delle cosiddette "bische clandestine", che sono
una realtà fortemente diffusa su tutto il territorio nazionale
e che sono in grado di manovrare, come risulta dalle ricerche
non solo di tipo giornalistico ma anche di istituti di ricerca
nazionali, diverse migliaia di miliardi, somme che vengono
gestite, normalmente, dalla criminalità organizzata e
reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più
grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco
d'azzardo clandestino.
E' noto infatti come le bische clandestine siano anche, per
la delinquenza di piccolo-medio spessore, non solo uno
strumento di finanziamenti di altre attività illecite, ma
anche un mezzo di corruzione e di ricatto che consente di
avvicinare, "spennare" e poi ricattare personaggi importanti e
insospettabili della vita pubblica ai vari livelli locali,
ottenendo
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quindi omertà e coperture nell'apparato pubblico, attraverso
le quali, spesso, si costruiscono carriere criminali di grosso
livello.
Noi siamo convinti che una presenza adeguata su tutto il
territorio nazionale di case da gioco pubbliche, private e
controllate in base ad una normativa rigorosa come quella
della presente proposta di legge, ridurrebbe drasticamente -
anche se non si avrebbe una loro eliminazione totale - il
fenomeno delle bische clandestine.
Mentre sottolineiamo questa prioritaria necessità di
trasparenza e di moralizzazione di un settore come il gioco
d'azzardo, fenomeno largamente presente in tutti gli strati
sociali del nostro Paese e tenacemente sostenuto dallo stesso
Stato in molti suoi aspetti ("gioco del lotto", che si rivolge
peraltro proprio ai meno abbienti con probabilità di vincita
decine di volte inferiori che non alla roulette; "corse
dei cavalli", dove si puntano liberamente anche cifre enormi
con scarsissimi controlli sulla regolarità delle corse a
garanzia dei giocatori; e via via a tutti gli altri, dal
totocalcio all'enalotto ed alle varie lotterie, tanto che
possiamo ritenere non infondata l'accusa di chi dice: "Stato
biscazziere!"), ciononostante riteniamo, proprio sulla base
degli accertamenti ed anche delle verifiche fatte in loco
da alcuni deputati della X Commissione della Camera dei
deputati nella X legislatura, di poter sfatare l'idea della
presenza di fenomeni negativi come droga, prostituzione e
mafia all'interno dei quattro casinò esistenti.
Vi sono certamente stati episodi di corruzioni e ruberie,
ma sono riconducibili non alla struttura in sé, ma alla
presenza di alcuni (fortunatamente pochi!) croupiers
disonesti, spesso in accordo con amministratori locali
corrotti: ma questo, onorevoli colleghi, è stato reso
possibile proprio da una precisa responsabilità del Governo e
del Parlamento che sino ad oggi non hanno ritenuto di
intervenire per regolamentare, con norme di legge adeguate, la
presenza e la gestione di strutture nelle quali ogni giorno
passano cifre enormi, tali sicuramente, in mancanza di severe
regole, da "indurre in tentazione" i più sensibili a questo
tipo di "sirena".
Certamente le case da gioco sono strutture fortemente
promozionali per il turismo e quindi la loro localizzazione
può portare con sé (od anche aumentarli considerevolmente se
già presenti) quei fenomeni negativi che sono tipici dei
centri a forte sviluppo turistico; questo non può impedirci di
regolamentare il settore ma deve semmai obbligare, come noi
abbiamo fatto nella presente proposta di legge, a tenere ben
evidente il problema al momento della indicazione delle sedi
ove localizzare le nuove case da gioco.
Ma vi sono anche, onorevoli colleghi, precisi motivi di
ordine economico e sociale a sostegno della necessità di
regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il
territorio nazionale, le case da gioco.
Come tutti sappiamo, dal 1^ gennaio 1993 si ha la
possibilità di circolare liberamente, non solo come persone ma
anche come capitali, tra i vari Stati. Ebbene, il nostro Paese
in questo settore si presenta con solo quattro case da gioco,
disposte tutte nel nord del nostro territorio, mentre è
circondato da ben 346 case da gioco presenti negli altri Paesi
europei.
Se pensiamo che, già ora, noi siamo i migliori clienti dei
casinò europei (si organizzano voli aerei appositi verso
Malta, Nizza, Montecarlo, eccetera) cosa succederà, sul piano
economico-finanziario, in futuro?
E' ipotizzabile che si possa continuare a mantenere una
tale disparità, rispetto agli altri Paesi europei, sia nel
numero che nella localizzazione su scala nazionale, facendo
mancare uno strumento promozionale come questo alla nostra
industria turistica rispetto a quella di altri Paesi nostri
concorrenti? Noi pensiamo di no!
Ma vi è, a nostro parere, dal punto di vista
economico-sociale anche un altro motivo che ci spinge a
presentare la presente proposta di legge.
Infatti, come abbiamo già detto, le case da gioco sono
strutture fortemente promozionali per il turismo, per cui
riteniamo che la loro localizzazione possa essere
positivamente utilizzata per un più adeguato
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sviluppo di aree turistiche che necessitano di ulteriori
incentivazioni. In effetti, l'esperienza europea dimostra che,
normalmente, esse sono localizzate in centri turistici
medio-piccoli perché, oltre ad un riequilibrio territoriale,
consentono maggiori possibilità di controllo dal punto di
vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più
congestionati.
Onorevoli colleghi, la proposta di legge che presentiamo
alla vostra attenzione risponde completamente, a nostro
parere, alle problematiche sottolineate dalla Corte
costituzionale nella ricordata sentenza n. 152 del 1985, in
quanto regolamenta in modo organico su scala nazionale:
1) l'esistenza delle quattro case da gioco già presenti
sul territorio, riconducendole, nei tempi e nei modi più
consoni, ad una normativa di legge comune per tutto il settore
(articolo 1);
2) l'indicazione delle nuove case da gioco, con il
coinvolgimento di tutte le regioni attraverso la previsione di
ambiti territoriali comprendenti una o più regioni, in modo da
rendere la localizzazione dei nuovi casinò la più
equilibrata possibile dal punto di vista del territorio, del
numero degli abitanti e delle caratteristiche socio-economiche
degli ambiti regionali interessati (articolo 1);
3) l'indicazione delle nuove localizzazioni che in sede
di prima applicazione, è fatta direttamente per legge
(trattandosi di una deroga al codice penale, quindi di
competenza del Parlamento), ma con previsione di intervento
della regione nelle fasi successive (articolo 1);
4) la gestione, che viene affidata in concessione, da
parte dei comuni destinatari dell'autorizzazione,
esclusivamente a società private ma con un forte controllo del
Ministero dell'interno attraverso l'istituzione e con la
previsione per legge di incisivi controlli sulla proprietà e
altro (articoli 4 e 5); con questa scelta viene fatta
chiarezza tra il ruolo del comune concedente ed il momento
gestionale, in quanto il comune eserciterà esclusivamente
compiti di controllo sull'attività di gestione (unitamente
all'istituendo Comitato di coordinamento e di vigilanza
(articolo 9), per cui non vi sarà alcuna compromissione tra
amministratori locali controllori-controllati (vedi frequenti
casi di corruzione avvenuti nei nostri casinò a gestione
pubblica), realizzando quindi la massima trasparenza;
5) criteri di gestione molto precisi e severi che, con
l'accoglimento di suggerimenti di esperti del settore,
consentono di addivenire ad una gestione formalmente e
sostanzialmente corretta, impedendo o rendendo molto
improbabile fatti penalmente perseguibili (articoli 6 e
13);
6) una equa ripartizione degli utili che, coinvolgendo
direttamente un ampio numero di enti locali, tutte le regioni
(e, attraverso esse, tutti i comuni italiani), nonché il
Ministero dell'interno, consente quella perequazione, in tema
di distribuzione dei proventi, che la Corte costituzionale
richiama in modo preciso nella sua sentenza (articolo 7);
questo darà la possibilità di portare nelle casse pubbliche
(dello Stato, delle regioni e dei comuni) alcune centinaia di
miliardi all'anno, cosa che in questo momento di difficoltà
per la finanza pubblica è certamente importante. Verrà,
inoltre, rilanciata l'attività turistica di importanti aree
del Paese, con notevoli benefìci per l'occupazione diretta (le
quattro case da gioco esistenti hanno circa 2.600 dipendenti!)
e indotta in questo settore determinante per l'economia della
nostra Nazione;
7) norme molto severe per un controllo permanente sulla
gestione, attraverso l'istituzione presso il Ministero
dell'interno di un Comitato di coordinamento e di vigilanza
(articolo 9), e di un nucleo speciale di polizia (polizia dei
giochi), alle dipendenze di una istituenda Direzione centrale
per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco (vedi
articolo 12).
Il complesso di queste norme è certamente l'unica risposta
valida per fare si che le case da gioco non possano in alcun
modo essere utilizzate per attività che potrebbero essere
motivo di forte preoccupazione,
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come riciclaggio di denaro sporco, tentativi di
penetrazione mafiosa o camorristica nella gestione,
eccetera.
Per quanto attiene il numero delle case da gioco da
ammettere all'esercizio, è da ricordare la necessità
costituzionale di una equilibrata presenza su tutto il
territorio nazionale, per cui il numero di dodici nuove
autorizzazioni è da ritenersi accettabile.
Un esempio illuminante per valutare questo aspetto può
venire dall'Austria che, pur avendo meno abitanti ed anche
meno potenziale economico della Lombardia, ha sul proprio
territorio ben 11 casinò!
Certo la localizzazione delle nuove case da gioco,
specialmente in aree già ad alto tasso di criminalità e quindi
con possibili effetti incentivanti dovuti alla sua presenza,
richiede una particolare attenzione, per cui su questo
aspetto, come su tutta la materia, il Ministero dell'interno,
che nel passato ha brillato - inspiegabilmente per
certi versi, comprensibilmente per altri - per l'azione
frenante della sua struttura burocratica, dovrà dare un
contributo doveroso, essenziale e determinante.
Onorevoli colleghi, a conclusione di questa relazione,
vogliamo sottolineare nuovamente l'esigenza e l'urgenza di
approvare in tempi rapidissimi una moderna e severa
legislazione in materia:
per adeguare il nostro Paese agli altri Stati di
diritto;
per essere presenti in Europa in una situazione analoga a
quella degli altri Paesi;
per dare rigorosi strumenti di controllo oggi
inesistenti.
Insomma, per fare un'opera di trasparenza e di
moralizzazione in un settore in cui questi aspetti sono
estremamente necessari, ma sino ad oggi inesistenti!
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