| (Istituzione di nuove case da gioco).
1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di
contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire
all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle
degli altri Stati membri della Comunità europea, possono
essere istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco
in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice
penale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge sono
istituite nuove case da gioco, nell'ambito di un territorio
comprendente una o più regioni, secondo quanto previsto nella
tabella A allegata alla presente legge. Alla scadenza del
termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, o per revoca o
decadenza disposta a qualsiasi titolo, la regione o le regioni
interessate possono proporre al Ministero dell'interno
l'istituzione di una casa da gioco in una sede diversa
rispetto a quella indicata nella presente legge.
3. Il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede ad
integrare la tabella A allegata alla presente legge.
4. Le case da gioco di Venezia, Sanremo, Saint Vincent e
Campione d'Italia proseguono l'attività sulla base dei titoli
di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 8.
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