| (Autorizzazione).
1. La domanda di autorizzazione alla apertura di una casa
da gioco presentata da parte dei comuni indicati nella
presente legge deve essere deliberata, entro centoventi
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giorni dalla data della sua entrata in vigore, dal
consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, e
deve essere inoltrata all'autorità competente al rilascio di
cui al comma 2, corredata da una relazione illustrativa della
rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del
relativo territorio sotto il profilo storico, ambientale ed
economico.
2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro
dell'interno, d'intesa con la regione o la provincia autonoma
interessata, provvede al rilascio dell'autorizzazione
all'apertura della casa da gioco.
3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro
il termine perentorio di centoventi giorni dalla data della
richiesta del Ministro dell'interno, decorso inutilmente il
quale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno ha
durata trentennale. A domanda, può essere rinnovata per
successivi periodi di dieci anni.
5. Per le quattro case da gioco esistenti le autorizzazioni
rinnovate, dopo la scadenza di quelle in corso, hanno la
durata di cui al comma 4.
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