| (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
1. Il Ministro dell'interno, in caso di violazione delle
disposizioni della presente legge o del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 13, nonché per ragioni
attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, può, con
proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare,
l'autorizzazione di cui all'articolo 2, anche su proposta
delle regioni interessate.
2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a
violazione di disposizioni della presente legge o del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 da parte del
gestore, il Ministro dell'interno,
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sentito il presidente o i presidenti delle regioni
interessate, nomina un commissario per la gestione
ordinaria.
3. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al
comune cui è stata revocata prima che sia decorso un periodo
di tempo di dieci anni.
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