| (Concessione).
1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono
affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 5, attraverso un'apposita gara
pubblica internazionale indetta dal comune sulla base del
capitolato generale di cui all'articolo 6.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
ai soggetti vincitori della gara che sottoscrivono la
convenzione che regola i loro rapporti con il comune.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
capitolato generale di cui all'articolo 6 e della convenzione
di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo
espresse autorizzazioni del comune e del Ministro
dell'interno, cedere ad altri la concessione o delegare ad
altri l'esercizio o la gestione, salvo che per servizi non
riguardanti l'attività di gioco.
4. Dei tre componenti del collegio dei sindaci revisori,
uno viene nominato dal comune, con funzioni di presidente, ed
uno viene nominato dalla regione.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari
della concessione trasmettono al comune e al Ministero
dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco
relativo all'anno precedente.
6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può
essere rinnovata, anche più di una volta, per una durata di
dieci anni.
7. In casi eccezionali, e previa autorizzazione del
Ministro dell'interno, il comune può provvedere direttamente,
anche per periodi limitati, all'esercizio ed alla
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gestione della casa da gioco nelle forme previste
dall'articolo 22, comma 3, lettere a) e c), della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
8. Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 5
non può essere titolare di più di tre concessioni per
l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il
territorio nazionale.
9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della
concessione per la gestione è approvato dal presidente della
giunta regionale sulla base di una specifica normativa
adottata dal Consiglio della Valle che tenga conto dei
princìpi generali della presente legge e del parere del
Comitato di cui all'articolo 9.
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