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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3186
DDL0199-0006
Progetto di legge Camera n. 199 - testo presentato - (DDL12-199)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C199. TESTIPDL
...C199.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC199 ZZ12 ZZPD ZZPR
                        (Concessione).
    1.  L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono
  affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti
  nell'albo di cui all'articolo 5, attraverso un'apposita gara
  pubblica internazionale indetta dal comune sulla base del
  capitolato generale di cui all'articolo 6.
    2.  Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
  ai soggetti vincitori della gara che sottoscrivono la
  convenzione che regola i loro rapporti con il comune.
    3.  Il soggetto titolare della concessione esercita e
  gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
  capitolato generale di cui all'articolo 6 e della convenzione
  di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo
  espresse autorizzazioni del comune e del Ministro
  dell'interno, cedere ad altri la concessione o delegare ad
  altri l'esercizio o la gestione, salvo che per servizi non
  riguardanti l'attività di gioco.
    4.  Dei tre componenti del collegio dei sindaci revisori,
  uno viene nominato dal comune, con funzioni di presidente, ed
  uno viene nominato dalla regione.
    5.  Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari
  della concessione trasmettono al comune e al Ministero
  dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco
  relativo all'anno precedente.
    6.  La concessione ha la durata massima di dieci anni e può
  essere rinnovata, anche più di una volta, per una durata di
  dieci anni.
    7.  In casi eccezionali, e previa autorizzazione del
  Ministro dell'interno, il comune può provvedere direttamente,
  anche per periodi limitati, all'esercizio ed alla
 
                               Pag. 9
 
  gestione della casa da gioco nelle forme previste
  dall'articolo 22, comma 3, lettere  a)  e  c),  della
  legge 8 giugno 1990, n. 142.
    8.  Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 5
  non può essere titolare di più di tre concessioni per
  l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il
  territorio nazionale.
    9.  Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della
  concessione per la gestione è approvato dal presidente della
  giunta regionale sulla base di una specifica normativa
  adottata dal Consiglio della Valle che tenga conto dei
  princìpi generali della presente legge e del parere del
  Comitato di cui all'articolo 9.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-199 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0199 TOTPAG=0021 TOTDOC=0016 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=008 PAGFIN=0009 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=019900 00 FASCIDC=12DDL0199 SORTNAV=0019900 000 00000 ZZDDLC199 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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