Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3187
DDL0199-0007
Progetto di legge Camera n. 199 - testo presentato - (DDL12-199)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C199. TESTIPDL
...C199.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC199 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Albo nazionale dei gestori
                    delle case da gioco).
    1.  Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei
  soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione
  delle case da gioco.
    2.  All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritte
  società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio
  nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti
  appartenenti ad altri Stati europei.
    3.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  emanato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con
  il Ministro del tesoro, sono stabiliti le modalità ed i
  requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché
  i casi di cancellazione dal medesimo.  Si applica l'articolo
  10- sexies  della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
  dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo
  modificato dall'articolo 20 del decretolegge 13 maggio 1991,
  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
  1991, n. 203.
    4.  Per l'iscrizione delle società per azioni, in
  accomandita per azioni o a responsabilità limitata all'albo di
  cui al comma 1, le azioni o quote delle società devono essere
  rese nominative.  Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote
  a titolo
 
                              Pag. 10
 
  oneroso o gratuito, o qualsiasi divisione devono essere
  preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito
  il Ministro del tesoro.  Analogamente si provvede per la
  costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o
  sulle quote.
    5.  Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 si
  applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da
  ultimo modificato dall'articolo 20 del citato decreto-legge n.
  152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  203 del 1991.
    6.  Non possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 i
  soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla
  conduzione di case da gioco nella Comunità europea o in altri
  Paesi esteri.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-199 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0199 TOTPAG=0021 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=015 PAGFIN=0010 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=019900 00 FASCIDC=12DDL0199 SORTNAV=0019900 000 00000 ZZDDLC199 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati