| (Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei
soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione
delle case da gioco.
2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritte
società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio
nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti
appartenenti ad altri Stati europei.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabiliti le modalità ed i
requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché
i casi di cancellazione dal medesimo. Si applica l'articolo
10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo
modificato dall'articolo 20 del decretolegge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203.
4. Per l'iscrizione delle società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata all'albo di
cui al comma 1, le azioni o quote delle società devono essere
rese nominative. Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote
a titolo
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oneroso o gratuito, o qualsiasi divisione devono essere
preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito
il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede per la
costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o
sulle quote.
5. Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 si
applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da
ultimo modificato dall'articolo 20 del citato decreto-legge n.
152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
203 del 1991.
6. Non possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 i
soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla
conduzione di case da gioco nella Comunità europea o in altri
Paesi esteri.
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