| (Ripartizione dei proventi).
1. I proventi della casa da gioco, al netto della
percentuale spettante al gestore e degli oneri di cui
all'articolo 6, sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco,
con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore
turistico e nel campo sociale, destinando con apposita
convenzione il 20 per cento ai comuni limitrofi e ad
associazioni pubbliche e private operanti sul loro territorio,
con finalità istituzionali, culturali e sociali;
b) il 50 per cento alle regioni interessate, al
Ministero dell'interno e agli enti locali con la seguente
finalità:
1) per le regioni, di promozione turistica e per il
finanziamento delle aziende di promozione turistica di cui
alla legge 17 maggio 1983, n. 217;
2) per il Ministero dell'interno, per il finanziamento
delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo
9 e del nucleo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 12,
comma 5;
3) per gli enti locali, secondo quanto previsto dalla
legge 31 ottobre 1973, n. 637, e per finalità di carattere
sociale e culturale.
2. Per la suddivisione dei proventi di cui al comma 1,
lettera b), n. 1), il Ministro dell'interno stipula con
le regioni interessate apposita convenzione.
3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le case da giuoco di Sanremo e Venezia
concorderanno con il Ministro dell'interno le modalità di
ripartizione delle entrate lorde di cui al presente
articolo.
4. Per la casa da gioco di Saint Vincent resta in vigore
quanto previsto dalle norme applicative del comma 3
dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta.
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5. Per la casa da gioco di Campione d'Italia rimane in
vigore l'attuale normativa per quanto concerne il riparto dei
proventi.
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