| (Modalità di funzionamento del Fondo ex articolo
19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96).
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, dopo il comma 5- bis, introdotto dall'articolo 15,
comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, è aggiunto,
in fine, il seguente:
"5- ter. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, variazioni di
bilancio di carattere compensativo tra i capitoli di natura
corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le
somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine
dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei
residui dell'esercizio successivo per essere trasferite con
decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato
comma 5, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime
modalità e procedure.".
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