| (Controlli).
1. Al fine di esercitare i necessari controlli
sull'esercizio e sulla gestione delle case da gioco, i comuni
istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento
deliberato dal consiglio comunale.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il Comitato di cui all'articolo 9, stabilisce come
parte integrante della convenzione di cui all'articolo 4,
comma 2, le forme e le modalità per lo svolgimento dei
controlli da parte dei servizi ispettivi.
3. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i
controlli sull'esercizio e sulla gestione sono istituiti dalla
regione Valle d'Aosta, nell'ambito di criteri fissati dal
decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 2.
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