| (Comitato di coordinamento e di vigilanza).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito
il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività
previste dalla presente legge. Esso ha anche compiti di
indirizzo e coordinamento della Direzione centrale e del
nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 12.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto
del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti
del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale, dal responsabile del nucleo speciale di
polizia di cui all'articolo 12, da quattro rappresentanti
delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle
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regioni e delle province autonome, dal presidente dell'albo
nazionale dei croupiers di cui all'articolo 10, e dai
rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel settore.
3. Per l'esame dei problemi relativi ad una singola casa da
gioco, alle sedute del Comitato di cui al comma 1 deve
partecipare il presidente della regione nel cui ambito si
trova la casa da gioco, o un suo delegato.
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