| (Albo nazionale dei croupiers).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers), con l'articolazione territoriale che
risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i
requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma
1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei
croupiers sono definiti attraverso un apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministeri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale
dei croupiers.
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