| (Case da gioco su navi).
1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le
parole: "oltre lo stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez"
sono sostituite dalle seguenti: "fuori dalle acque
territoriali verso Paesi esteri".
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2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su
navi passeggeri battenti bandiera italiana, in navigazione
fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società
armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al
Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il
Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Possono altresì operare case da gioco su navi di grandi
dimensioni operanti per il trasbordo passeggeri sui laghi
Maggiore, di Como e di Garda.
4. I croupiers delle case da gioco operanti su navi
battenti bandiera italiana sono soggetti, per quanto riguarda
il trattamento economico e normativo e le mansioni, ad uno
specifico contratto stipulato tra i Ministri competenti, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'ambito delle case da gioco e gli organi preposti alla
tenuta dell'albo nazionale dei croupiers.
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