| (Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione
centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da
gioco.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza
con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di
informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da
gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché
dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo
clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1, secondo
gli indirizzi del Comitato di cui all'articolo 9 ed
avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma
2:
a) ispeziona tutti i locali di cui si svolge il gioco
d'azzardo autorizzato ed i
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locali in cui vengono fabbricate, vendute e distribuite le
attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando
attrezzature e documenti per i fini di indagine e
accertamento;
b) verifica per conto degli organi preposti alla
tenuta dell'albo di cui all'articolo 5 le qualifiche e le
qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società
richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;
c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal
punto di vista fiscale tutti i soci e amministratori delle
società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti
comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella
gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli
ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il
gioco di azzardo.
4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco
comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente
articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini
fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è
affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del
controllo e della verifica del regolare svolgimento dei giochi
consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della
società concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma
3 del presente articolo. Il nucleo tecnico-amministrativo ha
libero accesso presso tutte le case da gioco e a qualsiasi
dato contabile o amministrativo ritenuto necessario.
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