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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3194
DDL0199-0014
Progetto di legge Camera n. 199 - testo presentato - (DDL12-199)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C199. TESTIPDL
...C199.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC199 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Polizia dei giochi).
    1.  Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
  legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione
  centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da
  gioco.
    2.  La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
  nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
  di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza
  con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di
  informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da
  gioco e di tutti i giochi autorizzati.
    3.  Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché
  dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo
  clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1, secondo
  gli indirizzi del Comitato di cui all'articolo 9 ed
  avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma
  2:
      a)  ispeziona tutti i locali di cui si svolge il gioco
  d'azzardo autorizzato ed i
 
                              Pag. 15
 
  locali in cui vengono fabbricate, vendute e distribuite le
  attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando
  attrezzature e documenti per i fini di indagine e
  accertamento;
        b)  verifica per conto degli organi preposti alla
  tenuta dell'albo di cui all'articolo 5 le qualifiche e le
  qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società
  richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;
        c)  tiene sotto osservazione e controllo anche dal
  punto di vista fiscale tutti i soci e amministratori delle
  società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti
  comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella
  gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli
  ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il
  gioco di azzardo.
    4.  Le notizie sui frequentatori delle case da gioco
  comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente
  articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini
  fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
    5.  Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è
  affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del
  controllo e della verifica del regolare svolgimento dei giochi
  consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della
  società concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma
  3 del presente articolo.  Il nucleo tecnico-amministrativo ha
  libero accesso presso tutte le case da gioco e a qualsiasi
  dato contabile o amministrativo ritenuto necessario.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-199 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0199 TOTPAG=0021 TOTDOC=0016 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=018 PAGFIN=0015 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=019900 00 FASCIDC=12DDL0199 SORTNAV=0019900 000 00000 ZZDDLC199 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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