| (Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui
all'articolo 9, emana, con proprio decreto, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
relativo regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione deve prevedere in
particolare:
a) disposizioni volte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico, con particolare
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riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori,
prevedendo la facoltà del gestore di non ammettere, a sua
discrezione, soggetti ritenuti non desiderati;
b) specie e tipi di giochi e loro
regolamentazione;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) disposizioni particolari sui criteri della
gestione e del controllo all'interno della casa da gioco,
prevedendo l'utilizzazione, da parte anche del personale di
cui all'articolo 8, di sistemi di controllo a mezzo video o
forme analoghe, esclusivamente sui tavoli, con modalità da
definire nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui
all'articolo 10, comma 3;
e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della
concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco
allo svolgimento di operazioni di anticipazione e cambio
assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore
al tasso legale, riconoscendo esclusivamente ad essi la
possibilità di esercitare l'azione di recupero in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. Il
rilascio di tale autorizzazione può essere delegato, con le
modalità di cui al comma 1, ad uno degli istituti di credito
di interesse nazionale, prevedendo l'apertura nei locali della
casa da gioco di un apposito sportello.
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