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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3195
DDL0199-0015
Progetto di legge Camera n. 199 - testo presentato - (DDL12-199)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C199. TESTIPDL
...C199.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC199 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Regolamento di attuazione).
    1.  Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui
  all'articolo 9, emana, con proprio decreto, entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
  relativo regolamento di attuazione.
    2.  Il regolamento di attuazione deve prevedere in
  particolare:
        a)  disposizioni volte a garantire la tutela
  dell'ordine pubblico, con particolare
 
                              Pag. 16
 
  riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori,
  prevedendo la facoltà del gestore di non ammettere, a sua
  discrezione, soggetti ritenuti non desiderati;
        b)  specie e tipi di giochi e loro
  regolamentazione;
        c)  i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
  festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
        d)  disposizioni particolari sui criteri della
  gestione e del controllo all'interno della casa da gioco,
  prevedendo l'utilizzazione, da parte anche del personale di
  cui all'articolo 8, di sistemi di controllo a mezzo video o
  forme analoghe, esclusivamente sui tavoli, con modalità da
  definire nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui
  all'articolo 10, comma 3;
        e)  l'autorizzazione ai soggetti titolari della
  concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco
  allo svolgimento di operazioni di anticipazione e cambio
  assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore
  al tasso legale, riconoscendo esclusivamente ad essi la
  possibilità di esercitare l'azione di recupero in deroga a
  quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile.  Il
  rilascio di tale autorizzazione può essere delegato, con le
  modalità di cui al comma 1, ad uno degli istituti di credito
  di interesse nazionale, prevedendo l'apertura nei locali della
  casa da gioco di un apposito sportello.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-199 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0199 TOTPAG=0021 TOTDOC=0016 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=029 PAGFIN=0016 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=019900 00 FASCIDC=12DDL0199 SORTNAV=0019900 000 00000 ZZDDLC199 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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