| 1. Qualora, con sentenza irrevocabile di condanna, anche
conseguente al giudizio abbreviato ai sensi degli articoli 438
e seguenti del codice di procedura penale o ad applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli
444 e seguenti del medesimo codice di procedura penale, sia
accertata la responsabilità del segretario nazionale politico
o amministrativo di un partito costituito ai sensi
dell'articolo 49 della Costituzione per i reati di peculato,
malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione o
ricettazione, anche se commessi in concorso con altri reati,
cagionando un danno patrimoniale o per violare le norme
vigenti in materia di finanziamento pubblico dei partiti
politici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, dispone con proprio decreto:
a) lo scioglimento del partito politico e la
contestuale apposizione dei sigilli a tutte le sue sedi
nazionali, regionali, provinciali, comunali e periferiche;
b) la confisca dei beni mobili e immobili e dei
valori appartenenti al partito sciolto ai sensi della lettera
a) e alle società le cui quote maggioritarie siano
comunque riconducibili al partito stesso;
c) la decadenza con effetto immediato dei
responsabili dalle cariche pubbliche elettive eventualmente
ricoperte e la perdita dell'elettorato attivo e passivo per
dieci anni.
2. Salva l'azione per il risarcimento dei danni esperibile
direttamente nei confronti dei responsabili, il decreto di cui
al comma
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1 costituisce titolo per eventuali trascrizioni o iscrizioni
nei pubblici registri a favore delle amministrazioni dello
Stato.
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