| (Disposizioni in materia di agevolazioni
industriali).
1. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e
sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione
degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante testo unico delle
leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, sono
versate ad un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai
pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti
presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
risultino versati sul conto di tesoreria e sulla contabilità
speciale citati e quelli derivanti dalla revoca delle
agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate
nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto
testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990,
sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla
sezione del fondo di cui al presente comma. Sul medesimo
capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per
l'attuazione dei citati interventi.
2. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo
le parole: "comprese quelle di infrastrutturazione" sono
inserite le seguenti: "e di gestione delle aree industriali ed
opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti
destinatari".
| |