| 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, per gravi motivi, anche prima della sentenza di
condanna di cui al comma 1 dell'articolo 1, può disporre, con
proprio decreto, il sequestro cautelare dei beni indicati alla
lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 1 purché sia
già iniziato l'esercizio dell'azione penale.
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