| (Carburanti a ridotto impatto ecologico).
1. Ai sensi della presente legge, si intende per "benzina"
la famiglia di liquidi volatili comprendente varie classi di
idrocarburi ed eventualmente alcoli ed eteri, destinata al
funzionamento dei motori a combustione interna ad accensione
comandata, a due o quattro tempi, indipendentemente dal fatto
che detti motori risultino installati in postazione fissa o a
bordo di autoveicoli, motoveicoli o natanti costieri.
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