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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3208
DDL0201-0005
Progetto di legge Camera n. 201 - testo presentato - (DDL12-201)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C201. TESTIPDL
...C201.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 4 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC201 ZZ12 ZZPD ZZPR
    (Uso di componenti alternativi - Limiti e controlli).
      1.  L'attuazione delle direttive CEE 85/536/CEE, del
  Consiglio, del 5 dicembre 1985, e 87/441/ CEE, della
  Commissione, del 29 luglio 1987, concernenti l'impiego di
  componenti di sostituzione, ovvero composti ossigenati vari,
  deve avvenire senza alcuna deroga ai limiti in esse fissati ed
  in ogni caso ove:
        a)  gli additivi siano sostitutivi delle eccedenze
  dei prodotti a connotazione cancerogena o tossica che si
  intendono progressivamente eliminare, purché entro valori che
  non comportino apprezzabili peggioramenti in termini di
  volatilità del carburante così ottenuto e qualità delle
  emissioni (aldeidi);
        b)  le miscele ottenute posseggano i requisiti
  tecnici indicati nelle tabelle della Commissione tecnica di
  unificazione dell'autoveicolo (CUNA) approvate, con decreto
  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  e dei trasporti e della navigazione, e forniscano prestazioni
  analoghe alla benzina per autotrazione in commercio e ciò
  senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli
  con motore a combustione interna ad accensione comandata,
  attualmente in uso o in produzione;
        c)  siano precisate le modalità con le quali
  contrassegnare i distributori per la vendita al pubblico dei
  carburanti di cui alla lettera  b),  al fine di consentire
  agli utenti di tener conto delle caratteristiche degli stessi
  con particolare riferimento alle variazioni di potere
  calorifico.
    2.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze,
  dei trasporti e della navigazione, della sanità, dell'ambiente
  e per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
  proprio decreto, stabilisce modalità e tempi per indicare:
        a)  gli enti preposti al controllo della qualità
  delle miscele di benzina con composti
 
                               Pag. 5
 
  ossigenati organici, e non organici, immesse in
  consumo;
        b)  la metodologia da adottarsi per le verifiche
  tossicologiche e per la misura dei tenori in peso di
  ossigenati organici che possono essere impiegati singolarmente
  o in associazione ad altri;
        c)  la tipologia e le eventuali agevolazioni fiscali
  all'uso dell'alcool etilico anidro denaturato, da materie
  prime agricole, eventualmente destinate a tale impiego;
        d)  le sanzioni da applicare in caso di immissione
  in consumo di benzine non rispondenti alla normativa
  vigente.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-201 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0201 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=020100 00 FASCIDC=12DDL0201 SORTNAV=0020100 000 00000 ZZDDLC201 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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