| (Uso di componenti alternativi - Limiti e controlli).
1. L'attuazione delle direttive CEE 85/536/CEE, del
Consiglio, del 5 dicembre 1985, e 87/441/ CEE, della
Commissione, del 29 luglio 1987, concernenti l'impiego di
componenti di sostituzione, ovvero composti ossigenati vari,
deve avvenire senza alcuna deroga ai limiti in esse fissati ed
in ogni caso ove:
a) gli additivi siano sostitutivi delle eccedenze
dei prodotti a connotazione cancerogena o tossica che si
intendono progressivamente eliminare, purché entro valori che
non comportino apprezzabili peggioramenti in termini di
volatilità del carburante così ottenuto e qualità delle
emissioni (aldeidi);
b) le miscele ottenute posseggano i requisiti
tecnici indicati nelle tabelle della Commissione tecnica di
unificazione dell'autoveicolo (CUNA) approvate, con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dei trasporti e della navigazione, e forniscano prestazioni
analoghe alla benzina per autotrazione in commercio e ciò
senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli
con motore a combustione interna ad accensione comandata,
attualmente in uso o in produzione;
c) siano precisate le modalità con le quali
contrassegnare i distributori per la vendita al pubblico dei
carburanti di cui alla lettera b), al fine di consentire
agli utenti di tener conto delle caratteristiche degli stessi
con particolare riferimento alle variazioni di potere
calorifico.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze,
dei trasporti e della navigazione, della sanità, dell'ambiente
e per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
proprio decreto, stabilisce modalità e tempi per indicare:
a) gli enti preposti al controllo della qualità
delle miscele di benzina con composti
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ossigenati organici, e non organici, immesse in
consumo;
b) la metodologia da adottarsi per le verifiche
tossicologiche e per la misura dei tenori in peso di
ossigenati organici che possono essere impiegati singolarmente
o in associazione ad altri;
c) la tipologia e le eventuali agevolazioni fiscali
all'uso dell'alcool etilico anidro denaturato, da materie
prime agricole, eventualmente destinate a tale impiego;
d) le sanzioni da applicare in caso di immissione
in consumo di benzine non rispondenti alla normativa
vigente.
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