| (Disposizioni in materia fiscale).
1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti
ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al
15 aprile 1993, ancorché alla stessa data non siano
intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze, e
l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1^
marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite
in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai
medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma
4 della legge 1^ marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli
utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla
predetta data, ancorché alla stessa data non ancora
dichiarati.
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