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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3213
DDL0201-0010
Progetto di legge Camera n. 201 - testo presentato - (DDL12-201)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C201. TESTIPDL
...C201.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC201 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Incentivo all'acquisto di autoveicoli dotati di dispositivi
  omologati, o equipollenti, per l'abbattimento delle
                         emissioni).
      1.  Per gli autoveicoli dotati di dispositivi omologati
  per l'abbattimento delle emissioni ai livelli previsti dalla
  normativa comunitaria e immatricolati dopo la data di entrata
  in vigore della presente legge, è concessa l'esenzione dalla
  tassa erariale automobilistica fino ad un massimo di due
  annualità, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto
  del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dei
  trasporti, dell'ambiente e della sanità, entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
                              Pag. 10
 
    2.  L'agevolazione di cui al comma 1, con esclusione della
  quota relativa al "super bollo", è concessa anche agli
  autoveicoli dotati di motore  diesel  leggero che
  risultino allineati, in termini di emissioni globali, alle
  migliori versioni degli omologhi propulsori a benzina dotati
  di postcombustori catalitici.
    3.  I dispositivi di cui al comma 1 devono avere le
  caratteristiche e i limiti stabiliti, per ciascun tipo di
  autoveicolo, con decreto del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei
  trasporti e della navigazione, dell'ambiente e della sanità,
  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
    4.  L'agevolazione di cui al comma 1 si applica fino alle
  rispettive date in cui, per le diverse fasce di cilindrata,
  sono resi obbligatori, sul territorio nazionale, i limiti
  previsti dalle normative della Comunità europea concernenti le
  emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore.
    5.  Lo Stato rimborsa ai comuni le spese sostenute per
  l'acquisto di mezzi pubblici meno inquinanti in sostituzione
  di quelli in loro dotazione.
    6.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
  i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei
  trasporti e della navigazione, dell'ambiente e della sanità,
  sono stabilite agevolazioni per l'installazione sugli
  autoveicoli pesanti di propulsori a ridotto impatto
  ambientale.
    7.  La circolazione nei maggiori centri urbani potrà essere
  limitata ai veicoli pesanti dotati dei propulsori di cui al
  comma 6.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-201 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0201 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=024 PAGFIN=0010 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=020100 00 FASCIDC=12DDL0201 SORTNAV=0020100 000 00000 ZZDDLC201 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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