| 1. Dopo la lettera t) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono aggiunte le seguenti:
" t- bis) il canone, per un importo non superiore
a lire cinque milioni rapportate ad anno, corrisposto per la
locazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del contribuente, nel luogo di residenza. La
deduzione è ammessa per i contribuenti il cui reddito
complessivo annuo non supera lire cinquanta milioni, sempre
che abbiano indicato il domicilio o la residenza del locatore
e dichiarato che le spese di manutenzione e conservazione
dell'unità immobiliare sono rimaste effettivamente a loro
carico;
t- ter) le spese sostenute, nell'importo
complessivo annuo non superiore a lire cinque milioni, per
opere di riparazione, manutenzione (ad esclusione delle spese
di tinteggiatura), restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione da parte del proprietario dell'unità
immobiliare adibita a propria abitazione principale, nel luogo
di residenza. La deduzione è ammessa per i soli proprietari il
cui reddito complessivo annuo non supera lire cinquanta
milioni ed a condizione che gli stessi indichino il domicilio
o la residenza del titolare che ha eseguito l'opera o
l'intervento, e dichiarino che le spese sono rimaste
effettivamente a proprio carico".
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