| 1. Il terzo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
sostituito
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dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è
sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare
entro dieci mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, il
conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui
alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché su
quelli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
47 del testo unico dell'imposta sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e l'imposta dovuta, tenendo conto:
a) degli oneri deducibili di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere d), g), h), i, l), m), t- bis) e
t- ter) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'interessato abbia
dichiarato di averne diritto, indicandone la misura ed
allegando, in copia anche fotostatica, la documentazione
probatoria prevista dall'articolo 3, quarto comma, del
presente decreto;
b) delle detrazioni d'imposta già applicate ai
sensi della lettera a) del secondo comma".
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