| 1. Ai dipendenti dell'amministrazione pubblica civile e
militare, che alla data del 1^ gennaio 1994 percepiscono uno
stipendio annuo netto non superiore a lire 24 milioni, è
corrisposta una indennità d'alloggio con decorrenza dal 1^
gennaio 1995.
2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1:
a) coloro che sono proprietari dell'immobile in cui
abitano;
b) coloro che usufruiscono di alloggi di
servizio;
c) coloro che usufruiscono di altri immobili
forniti dalle amministrazioni pubbliche, anche se dietro
corrispettivo.
3. L'interessato presenta alla propria amministrazione
domanda in carta libera con allegata copia del contratto di
locazione, che può essere autenticato, contestualmente alla
presentazione, dal capo ufficio o da persona da lui delegata
del servizio ricevente.
| |