| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme a favore delle lavoratrici
madri, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) a richiesta delle lavoratrici madri i datori di
lavoro devono concedere loro un periodo di aspettativa nel
primo triennio di vita del proprio figlio;
b) le domande di aspettativa sono presentate al
datore di lavoro almeno un mese prima dalla data presunta del
parto e possono essere presentate per una sola volta;
c) durante il triennio di aspettativa è corrisposta
alla lavoratrice una somma pari all'80 per cento dell'ultima
retribuzione percepita;
d) l'indennità di aspettativa è posta a carico del
fondo sociale istituito presso il Ministero del tesoro ai
sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 che,
ai fini della presente legge, può essere incrementato con
ulteriori eventuali maggiori entrate;
e) il periodo di aspettativa non si computa nel
calcolo degli scatti di anzianità.
2. Il Governo è altresì autorizzato ad adottare le norme di
attuazione della presente legge.
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