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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3235
DDL0205-0003
Progetto di legge Camera n. 205 - testo presentato - (DDL12-205)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C205. TESTIPDL
...C205.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC205 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi recanti norme a favore delle lavoratrici
  madri, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a)  a richiesta delle lavoratrici madri i datori di
  lavoro devono concedere loro un periodo di aspettativa nel
  primo triennio di vita del proprio figlio;
        b)  le domande di aspettativa sono presentate al
  datore di lavoro almeno un mese prima dalla data presunta del
  parto e possono essere presentate per una sola volta;
        c)  durante il triennio di aspettativa è corrisposta
  alla lavoratrice una somma pari all'80 per cento dell'ultima
  retribuzione percepita;
        d)  l'indennità di aspettativa è posta a carico del
  fondo sociale istituito presso il Ministero del tesoro ai
  sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 che,
  ai fini della presente legge, può essere incrementato con
  ulteriori eventuali maggiori entrate;
        e)  il periodo di aspettativa non si computa nel
  calcolo degli scatti di anzianità.
    2.  Il Governo è altresì autorizzato ad adottare le norme di
  attuazione della presente legge.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-205 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0205 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=026 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=020500 00 FASCIDC=12DDL0205 SORTNAV=0020500 000 00000 ZZDDLC205 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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