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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


324
DDL0018-0002
Progetto di legge Camera n. 18 - testo presentato - (DDL12-18)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C18. TESTIPDL
...C18.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC18 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il Consiglio di sicurezza
  delle Nazioni Unite ha adottato il 16 giugno 1993 la
  risoluzione n. 841 che imponeva sanzioni nei confronti di
  Haiti e più precisamente:
      1) il divieto di vendita, di trasporto e di fornitura di
  petrolio e prodotti derivati;
      2) il divieto di vendita, di trasporto e di fornitura di
  materiale di armamento;
      3) il congelamento dei fondi haitiani all'estero.
    La risoluzione, che richiamava precedenti risoluzioni
  dell'Assemblea generale
 
                               Pag. 2
 
  delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati
  Americani, intendeva accrescere la pressione internazionale
  sulle autorità di fatto haitiane, con l'obiettivo di
  ripristinare le regole della vita democratica nel Paese
  caraibico e porre fine alla inaccettabile situazione di
  illegalità e violenza conseguenti al  golpe  militare, che
  nel settembre 1991 aveva estromesso il Presidente
  legittimamente eletto, Jean Bertrand Aristides.
    In esecuzione della risoluzione suesposta, il Consiglio dei
  Ministri delle Comunità europee, in data 24 giugno 1993,
  deliberava il regolamento (CEE) n. 1608/93, il quale stabiliva
  il divieto di esportazione di petrolio e prodotti derivati
  verso Haiti.
    Con il decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, in analogia a
  quanto già disposto con riferimento a precedenti provvedimenti
  di embargo nei confronti di altri Paesi, come Iraq, Serbia,
  Montenegro, si provvedeva a:
        a)  sancire il congelamento di fondi appartenenti o
  controllati dai soggetti indicati specificatamente dalla
  risoluzione n. 841/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
  Unite;
        b)  introdurre una sanzione pecuniaria consistente
  nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà
  del valore della operazione realizzata e non superiore al
  valore complessivo della stessa per le infrazioni alle
  disposizioni del decreto e a quelle contenute nel regolamento
  comunitario.
    Gli sviluppi della situazione ad Haiti indussero il
  Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sospendere
  l'embargo; di conseguenza il Consiglio dei Ministri delle
  Comunità europee con regolamento (CEE) n. 2520/93 sospendeva
  le misure sugli scambi commerciali con Haiti già deliberate e
  il menzionato decreto-legge veniva lasciato decadere.
    Senonché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
  constatati l'inosservanza da parte delle forze armate di Haiti
  dell'accordo con il Governatore dell'isola e il loro
  ostruzionismo all'arrivo della missione ONU, con risoluzioni
  n. 873 e n. 875, rispettivamente del 13 e del 18 ottobre,
  ristabiliva le sanzioni, decidendo, tuttavia, che i fondi
  congelati potessero essere liberati su richiesta del
  Presidente Aristides o del Primo Ministro Marval.
    Con regolamento del 28 ottobre 1993 il Consiglio dei
  Ministri delle Comunità europee ha abrogato il proprio
  precedente regolamento (CEE) n. 2520/93, ripristinando i
  divieti sanciti dal regolamento (CEE) n. 1608/93, prevedendo
  in aggiunta che gli stessi non si debbano applicare
  nell'ipotesi di deroga deliberata dal Comitato sanzioni su
  richiesta del Presidente o del Primo Ministro di Haiti.
    In presenza di tale situazione si deve provvedere a
  reiterare i decreti-legge 19 luglio 1993, n. 240, 8 novembre
  1993, n. 440, e 7 gennaio 1994, n. 6, riproducendone il
  contenuto, prevedendo una disposizione che consenta la
  liberazione dei fondi congelati qualora lo richiedano il
  Presidente Aristides o il Primo Ministro Marval.
    Con la risoluzione n. 864 del 15 settembre 1993, il
  Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di indurre
  la formazione dei guerriglieri angolani UNITA a conformarsi a
  sue precedenti risoluzioni e a rispettare gli  Acordos de
  Paz,  ha deliberato misure di embargo nei confronti di tale
  formazione quanto alla vendita e alla fornitura di petrolio e
  prodotti derivati, al di fuori dei punti d'ingresso comunicati
  al Segretario generale delle Nazioni Unite dal Governo
  angolano.
    In attuazione di tale risoluzione il Consiglio dei Ministri
  delle Comunità europee, con regolamento del 25 ottobre 1993,
  ha disposto il divieto di vendita e di fornitura di petrolio e
  prodotti derivati al territorio dell'Angola, salvo che
  attraverso i porti d'ingresso elencati in apposito allegato,
  rimettendo, come di consueto, agli Stati membri la
  determinazione delle sanzioni in caso di violazioni.
    Poiché le misure imposte dalle Nazioni Unite, riguardanti
  soltanto il settore degli scambi commerciali, sono state
  applicate dalla Comunità, in virtù della sua competenza
  esclusiva in materia, con il citato
 
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  regolamento che è direttamente efficace anche nel nostro
  ordinamento, con il decretolegge in esame ci si limita a
  stabilire sanzioni per le infrazioni all'atto comunitario.
    Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
  nuovi o maggiori oneri
  a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si
  rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2
  dell'articolo 11 ter  della legge 5 agosto 1978, n. 468,
  introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
  362.
 
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