| Onorevoli Deputati! -- Il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite ha adottato il 16 giugno 1993 la
risoluzione n. 841 che imponeva sanzioni nei confronti di
Haiti e più precisamente:
1) il divieto di vendita, di trasporto e di fornitura di
petrolio e prodotti derivati;
2) il divieto di vendita, di trasporto e di fornitura di
materiale di armamento;
3) il congelamento dei fondi haitiani all'estero.
La risoluzione, che richiamava precedenti risoluzioni
dell'Assemblea generale
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delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati
Americani, intendeva accrescere la pressione internazionale
sulle autorità di fatto haitiane, con l'obiettivo di
ripristinare le regole della vita democratica nel Paese
caraibico e porre fine alla inaccettabile situazione di
illegalità e violenza conseguenti al golpe militare, che
nel settembre 1991 aveva estromesso il Presidente
legittimamente eletto, Jean Bertrand Aristides.
In esecuzione della risoluzione suesposta, il Consiglio dei
Ministri delle Comunità europee, in data 24 giugno 1993,
deliberava il regolamento (CEE) n. 1608/93, il quale stabiliva
il divieto di esportazione di petrolio e prodotti derivati
verso Haiti.
Con il decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, in analogia a
quanto già disposto con riferimento a precedenti provvedimenti
di embargo nei confronti di altri Paesi, come Iraq, Serbia,
Montenegro, si provvedeva a:
a) sancire il congelamento di fondi appartenenti o
controllati dai soggetti indicati specificatamente dalla
risoluzione n. 841/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite;
b) introdurre una sanzione pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà
del valore della operazione realizzata e non superiore al
valore complessivo della stessa per le infrazioni alle
disposizioni del decreto e a quelle contenute nel regolamento
comunitario.
Gli sviluppi della situazione ad Haiti indussero il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sospendere
l'embargo; di conseguenza il Consiglio dei Ministri delle
Comunità europee con regolamento (CEE) n. 2520/93 sospendeva
le misure sugli scambi commerciali con Haiti già deliberate e
il menzionato decreto-legge veniva lasciato decadere.
Senonché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
constatati l'inosservanza da parte delle forze armate di Haiti
dell'accordo con il Governatore dell'isola e il loro
ostruzionismo all'arrivo della missione ONU, con risoluzioni
n. 873 e n. 875, rispettivamente del 13 e del 18 ottobre,
ristabiliva le sanzioni, decidendo, tuttavia, che i fondi
congelati potessero essere liberati su richiesta del
Presidente Aristides o del Primo Ministro Marval.
Con regolamento del 28 ottobre 1993 il Consiglio dei
Ministri delle Comunità europee ha abrogato il proprio
precedente regolamento (CEE) n. 2520/93, ripristinando i
divieti sanciti dal regolamento (CEE) n. 1608/93, prevedendo
in aggiunta che gli stessi non si debbano applicare
nell'ipotesi di deroga deliberata dal Comitato sanzioni su
richiesta del Presidente o del Primo Ministro di Haiti.
In presenza di tale situazione si deve provvedere a
reiterare i decreti-legge 19 luglio 1993, n. 240, 8 novembre
1993, n. 440, e 7 gennaio 1994, n. 6, riproducendone il
contenuto, prevedendo una disposizione che consenta la
liberazione dei fondi congelati qualora lo richiedano il
Presidente Aristides o il Primo Ministro Marval.
Con la risoluzione n. 864 del 15 settembre 1993, il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di indurre
la formazione dei guerriglieri angolani UNITA a conformarsi a
sue precedenti risoluzioni e a rispettare gli Acordos de
Paz, ha deliberato misure di embargo nei confronti di tale
formazione quanto alla vendita e alla fornitura di petrolio e
prodotti derivati, al di fuori dei punti d'ingresso comunicati
al Segretario generale delle Nazioni Unite dal Governo
angolano.
In attuazione di tale risoluzione il Consiglio dei Ministri
delle Comunità europee, con regolamento del 25 ottobre 1993,
ha disposto il divieto di vendita e di fornitura di petrolio e
prodotti derivati al territorio dell'Angola, salvo che
attraverso i porti d'ingresso elencati in apposito allegato,
rimettendo, come di consueto, agli Stati membri la
determinazione delle sanzioni in caso di violazioni.
Poiché le misure imposte dalle Nazioni Unite, riguardanti
soltanto il settore degli scambi commerciali, sono state
applicate dalla Comunità, in virtù della sua competenza
esclusiva in materia, con il citato
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regolamento che è direttamente efficace anche nel nostro
ordinamento, con il decretolegge in esame ci si limita a
stabilire sanzioni per le infrazioni all'atto comunitario.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si
rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2
dell'articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
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