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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3240
DDL0207-0002
Progetto di legge Camera n. 207 - testo presentato - (DDL12-207)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C207. TESTIPDL
...C207.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC207 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Intendiamo presentare questa
  proposta di legge già proposta, nella XI legislatura,
  all'attenzione degli onorevoli colleghi.
    L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
  ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
  nella integralità dell'articolato e della relazione.
    Affrontare i temi legati al mondo del lavoro non è certo
  cosa semplice, specie alla luce delle molteplici problematiche
  di carattere sociale che si vanno a toccare.  Non sfugge,
  quindi, la inderogabile necessità di un contemperamento delle
  varie istanze, fra le quali non può essere sottaciuta anche
  l'esigenza di un contenimento del costo del lavoro.
    Ed è proprio con questo spirito, nell'intento di una
  armonizzazione dei vari aspetti, che abbiamo sentito
  l'esigenza di una proposta di legge per la istituzione di un
  contratto ad orario ridotto da applicarsi
  alle persone che, giunte all'età della pensione,
  sentono di voler, e di poter fare parte dell'Italia che
  lavora.  Infatti si vuole riconoscere, da un lato, la
  possibilità di prestare ancora servizio mantenendo le mansioni
  svolte fino a quel momento, dall'altro il datore di lavoro può
  contare su una persona professionalmente capace che, peraltro,
  può meglio indirizzare al lavoro i giovani che ad esso si
  affacciano.
    Se noi consentiamo al lavoratore che ha raggiunto l'età
  pensionabile con il massimo dei versamenti contributivi di
  poter ancora prestare il suo lavoro, risolviamo un grosso
  problema di carattere sociale in quanto consentiamo ad una
  persona ancora nel pieno delle sue forze di sentirsi attiva ed
  utile alla società.  Tuttavia, sempre per quanto attiene ad un
  approccio sociale del problema, si riconosce la necessità, per
  una persona che lavora già da
 
                               Pag. 2
 
  decine di anni, di avere maggiore spazio e più tempo da
  dedicare alla sua vita privata: in tal senso abbiamo ritenuto
  indispensabile la riduzione dell'orario di lavoro, dimezzando
  la sua giornata lavorativa.
    Per il datore di lavoro sarà certo utile avere una persona
  già esperta e capace, sulla quale poter ancora contare.
  Inoltre - da un punto di vista meramente economico - un
  contratto di lavoro di questo tipo viene ad essere molto
  vantaggioso anche per il datore di lavoro, che dovrà
  corrispondere uno stipendio dimezzato rispetto all'ultimo
  stipendio percepito dal lavoratore (infatti esso è
  proporzionato al ridotto orario di lavoro) e i versamenti
  contributivi sono dovuti solo nell'ammontare minimo oggi
  stabilito per i contratti di formazione e lavoro (articolo 2).
  E' un impegno minimo che si richiede al datore di lavoro, ma
  che, forse, può essere un piccolo aiuto in una politica - da
  sempre perseguita dalla nostra parte politica - finalizzata al
  riconoscimento di una pensione decorosa per tutti i
  lavoratori.
    L'INPS quindi, per un periodo massimo di tre anni, dovrà
  corrispondere a dei "pseudo-pensionati" solamente la metà
  della pensione da loro maturata (infatti hanno già versato il
  massimo dei contributi)
  e riceverà quei versamenti che verranno distribuiti in
  forma di più eque pensioni.  Terminato questo triennio (o anche
  prima se il lavoratore lo decide) la pensione decorrerà in
  misura integrale, a partire dal mese successivo alla data di
  risoluzione del contratto ad orario ridotto.
    Per quanto attiene al lavoratore abbiamo già fatto cenno
  agli aspetti positivi che attengono alla sfera sociale; non ci
  resta che sottolineare i vantaggi economici: il compenso
  totale (metà della pensione e metà dello stipendio) che egli
  percepirà alla fine di ogni mese, sarà comunque superiore
  all'ammontare della sola pensione.
    Quindi, lasciando al lavoratore la facoltà di farne
  richiesta esplicita, il datore di lavoro dovrà assumerlo
  secondo le norme indicate in questa nostra proposta di legge,
  che riconosce comunque la possibilità di potere recedere dal
  contratto anche prima dello scadere del triennio.  Possibilità
  che, come è evidente, viene riconosciuta al solo
  lavoratore.
    Onorevoli colleghi, la linearità degli scopi che ci
  proponiamo di perseguire attraverso questa nostra iniziativa
  ci consente di essere ottimisti sui tempi di approvazione
  della proposta che oggi affidiamo alla sensibilità di questa
  Camera.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-207 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0207 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=020700 00 FASCIDC=12DDL0207 SORTNAV=0020700 000 00000 ZZDDLC207 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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